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Simile schede e
testo dei quesiti referendari
Referendum 1 "LIMITE
ALLA RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE SUGLI EMBRIONI"
scheda colore
celeste
Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 204, n.40, avente ad
oggetto” Norme in materia di procreazione
medicalmente
assistita”, limitatamente alle seguenti parti: articolo 12,
comma 7, limitatamente alle parole: “discendente da
un’unica cellula di partenza, eventualmente”;
articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: “ad essa
collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo
dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili
metodologie alternative”; articolo 13, comma 3, lettera c,
limitatamente alle parole: “di clonazione mediante
trasferimento di nucleo o”; articolo 14, comma 1,
limitatamente alle parole: “la crioconservazione
e”?
Referendum 2 "NORME
SUI LIMITI ALL'ACCESSO"
scheda colore
arancio
Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad
oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita”, limitatamente alle seguenti parti: articolo
1, comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di favorire
la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilità o dalla infertilità umana”;
articolo 1, comma 2: ”Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano
altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di
sterilità o infertilità”; articolo 4,
comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia
accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti
le cause impeditive della procreazione ed è comunque
circoscritto ai casi di sterilità o di
infertilità inspiegate documentate da atto medico,
nonché ai casi di sterilità o
infertilità da causa accertata e certificata da atto
medico”; articolo 4, comma 2, lettera a, limitatamente alle
parole: gradualità, al fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado di invasività tecnico e
psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al
principio della”; articolo 5, comma 1, limitatamente alle
parole: ”Fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 4, comma 1”; articolo 6, comma 3,
limitatamente alle parole: “fino al momento della
fecondazione dell’ovulo”; articolo 13, comma 3,
lettera b, limitatamente alle parole "di cui al comma 2 del presente
articolo"; articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole:
“ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore
a tre”; articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole:
“per grave e documentata causa di forza maggiore relativa
allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della
fecondazione”, nonché alle parole: “fino
alla data del trasferimento, da realizzare non appena
possibile”?
Referendum 3 "NORME
SULLE FINALITA', SUI DIRITTI DEI SOGGETTI COINVOLTI E SUI LIMITI
ALL'ACCESSO"
scheda colore grigio
Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad
oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita”, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1,
comma 1,: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana è consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le
modalità previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il
concepito”; articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non
vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di
sterilità o infertilità”; articolo 4,
comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia
accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti
le cause impeditive della procreazione ed è comunque
circoscritto ai casi di sterilità o di
infertilità inspiegate documentate da atto medico
nonché ai casi di sterilità o di
infertilità da causa accertata e certificata da atto
medico”; articolo 4, comma 2, lettera a, limitatamente alle
parole: “gradualità, al fine di evitare il ricorso
ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e
psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al
principio della”; articolo 5, comma 1, limitatamente alle
parole: “Fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 4, comma 1,”; articolo 6, comma 3,
limitatamente alle parole: “fino al momento della
fecondazione dell’ovulo”; articolo 13, comma 3,
lettera b, limitatamente alle parole: “e terapeutiche, di cui
al comma 2 del presente articolo”; articolo 14, comma 2,
limitatamente alle parole: “ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre”; articolo 14, comma
3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata causa
di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione”, nonché
alle parole: “fino alla data del trasferimento, da realizzare
non appena possibile”?
Referendum 4 "DIVIETO DI FECONDAZIONE
ETEROLOGA"
scheda colore rosa
Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad
oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita”, limitatamente alle seguenti parti: articolo 4,
comma 3,: “E’ vietato il ricorso a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”;
articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in
violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma
3”; articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in
violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3; articolo 12,
comma 1: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini
procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in
violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
300.000 a 600.000 euro”; articolo 12, comma 8, limitatamente
alla parola: “1,”?
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| Aggiornato al 9 Giugno 2005- A cura del Centro Elaborazione Dati |