Autorizzazione per la raccolta funghi

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio relazioni con il pubblico, piano terreno del 
Palazzo Comunale, tel. 055.7591201/302, orario: da lunedì a venerdì 8.30-13 e 
martedì e giovedì anche 15-18.
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Non esiste più il TESSERINO sostituito dalla RICEVUTA del versamento al 
Comune da effettuarsi:
- sul c/c postale n. 161505 intestato a "Comune di Scandicci - Servizio di 
Tesoreria  causale Raccolta funghi, con data e luogo di nascita"
- presso gli Uffici postali o la Tesoreria stessa (Via Pantin 1 presso la 
Cassa di Risparmio di Firenze). 

LA RICEVUTA dovrà essere portata con sé durante la raccolta dei funghi;

AUTORIZZAZIONE PERSONALE - Valida su tutto il territorio regionale -
I soggetti interessati sono le persone che hanno più di 14 anni.
QUANTO COSTA:
- € 12,91  semestrale
- € 25,82  annuale
- € 61,97  triennale

AUTORIZZAZIONE TURISTICA - Valida nel territorio del Comune di rilascio e in 
quelli dei Comuni confinanti, per uno o sette giorni anche non consecutivi, 
fruibili a scelta del titolare entro l'anno solare di rilascio -  LE DATE DEI GIORNI 
PRESCELTI DEVONO ESSERE ANNOTATE SULLA RICEVUTA DEL 
VERSAMENTO DA PARTE DEL TITOLARE PRIMA DELL'INIZIO DELLA 
RACCOLTA -
I soggetti interessati sono le persone che hanno più di 14 anni.
QUANTO COSTA:
- € 3,62  giornaliera
- € 12,91 settimanale.


Il limite di età per la raccolta è di 14 anni.
I minori di anni 14 possono comunque effettuare la raccolta se accompagnati 
da una persona maggiorenne in regola con i versamenti  ed i funghi da lui 
raccolti concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito al 
maggiorenne accompagnatore.

Il versamento per i minorenni che hanno compiuto 14 anni deve essere 
effettuato da uno dei genitori e contenere nella causale le generalità del minore.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge regionale 16/1999

Notizie utili

Il versamento non è più necessario nei seguenti casi:
1) raccolta nel solo Comune di residenza con il limite di Kg. 3 (per i Comuni 
montani il limite è di Kg 6);
2) raccolta in tutto il territorio del Comune da parte di soggetti non residenti, 
purché siano proprietari di terreni boscati, con superficie pari o superiore a 
cinque ettari situati nel Comune stesso, e consentano, sugli stessi fondi, il libero 
accesso agli altri raccoglitori  (in tal caso si applicano gli stessi limiti di cui al 
punto 1);
3) raccolta da parte di titolari di diritto reale o di godimento su fondi, nei fondi 
medesimi senza limite di quantità.


Documenti e certificati

 
Pagina a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2006