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Per informazioni rivolgersi all'Ufficio relazioni con il pubblico, piano terreno del Palazzo Comunale, tel. 055.7591201/302, orario: da lunedì a venerdì 8.30-13 e martedì e giovedì anche 15-18. ______________________________________________________________ Non esiste più il TESSERINO sostituito dalla RICEVUTA del versamento al Comune da effettuarsi: - sul c/c postale n. 161505 intestato a "Comune di Scandicci - Servizio di Tesoreria causale Raccolta funghi, con data e luogo di nascita" - presso gli Uffici postali o la Tesoreria stessa (Via Pantin 1 presso la Cassa di Risparmio di Firenze). LA RICEVUTA dovrà essere portata con sé durante la raccolta dei funghi; AUTORIZZAZIONE PERSONALE - Valida su tutto il territorio regionale - I soggetti interessati sono le persone che hanno più di 14 anni. QUANTO COSTA: - € 12,91 semestrale - € 25,82 annuale - € 61,97 triennale AUTORIZZAZIONE TURISTICA - Valida nel territorio del Comune di rilascio e in quelli dei Comuni confinanti, per uno o sette giorni anche non consecutivi, fruibili a scelta del titolare entro l'anno solare di rilascio - LE DATE DEI GIORNI PRESCELTI DEVONO ESSERE ANNOTATE SULLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DA PARTE DEL TITOLARE PRIMA DELL'INIZIO DELLA RACCOLTA - I soggetti interessati sono le persone che hanno più di 14 anni. QUANTO COSTA: - € 3,62 giornaliera - € 12,91 settimanale. Il limite di età per la raccolta è di 14 anni. I minori di anni 14 possono comunque effettuare la raccolta se accompagnati da una persona maggiorenne in regola con i versamenti ed i funghi da lui raccolti concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito al maggiorenne accompagnatore. Il versamento per i minorenni che hanno compiuto 14 anni deve essere effettuato da uno dei genitori e contenere nella causale le generalità del minore. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge regionale 16/1999
Notizie utili
Il versamento non è più necessario nei seguenti casi: 1) raccolta nel solo Comune di residenza con il limite di Kg. 3 (per i Comuni montani il limite è di Kg 6); 2) raccolta in tutto il territorio del Comune da parte di soggetti non residenti, purché siano proprietari di terreni boscati, con superficie pari o superiore a cinque ettari situati nel Comune stesso, e consentano, sugli stessi fondi, il libero accesso agli altri raccoglitori (in tal caso si applicano gli stessi limiti di cui al punto 1); 3) raccolta da parte di titolari di diritto reale o di godimento su fondi, nei fondi medesimi senza limite di quantità.
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Pagina a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2006 |
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