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Notizie sul Codice della strada e sulla patente a punti http://www.infrastrutturetrasporti.it 848 782 782 - il numero per le informazioni del Ministero, attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. E' un numero telefonico che, attraverso un risponditore automatico, al costo di una telefonata urbana, permette al cittadino di conoscere il punteggio associato alla propria patente.
Notizie utili
La patente a punti, di cui all'art. 126-bis del Codice della strada, viene applicata a far data dal 30 giugno 2003 con le norme contenute nel Decreto Legge 151/2003. - IL BONUS. Chi ha 20 punti (la dotazione massima normalmente possibile) e per due anni non commette infrazioni che comportano tagli, ha diritto a un bonus di due punti. Per chi continuerà a essere disciplinato, i bonus si cumuleranno di biennio in biennio, fino a raggiungere al massimo 30 punti. - IL REINTEGRO. Chi ha commesso una o più infrazioni che comportano tagli, ma non ha perso tutti i punti, torna a quota 20 dopo due anni senza violazioni per le quali sono previste prdite di punteggio. All'accredito e al reintegro dei punti provvede il centro elaborazione dati del Dipartimento trasporti terrestri (ex Motorizzazione). Contrariamente a quando vengono effettuate le decurtazioni, per i benefici legati alla buona condotta gli interessati non riceveranno a casa alcuna comunicazione scritta. Così chi vuole verificare se effettivamente gli sono stati accreditati i punti potrà solo chiamare il numero che il Dipartimento dedica a chi vuole informazioni sulla propria dote attuale: 848 782 782 , come indicato in premessa. LE INFRAZIONI. Dalla data della violazione a quella della registrazione nel sistema informatico del Dipartimento passano mesi (la media è di cinque e mezzo, con punte di oltre un anno). Man mano che avverranno le registrazioni a loro carico, i conducenti che hanno ricevuto i punti premio li perderanno e subiranno i tagli relativi alle infrazioni commesse. Saranno avvertiti con una lettera.
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Pagina a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2006 |
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