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INFORMAZIONI PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) Piano terreno del Palazzo Comunale Tel: 055.7591201-302 Orario: dal Lunedì al venerdì 8.30-13.00 e Martedì e Giovedì anche 15.00-18.00. A far data dall'8 settembre 2005 sono cambiate le procedure per il conseguimento della licenza di pesca dilettantistica, con l'entrata in vigore del regolamento attuativo della Legge Regionale 7/2005. Non occorrono più né fotografie, né marche da bollo perché non viene più rilasciato il libretto che era valido 6 anni, non esiste più la licenza da 13,00 euro con la sola canna semplice, l'importo della tassa regionale per esercitare annualmente la pesca dilettantistica è aumentato da € 23,00 a € 35,00, il n° di c/c postale 26730507 è sempre lo stesso.
Legge Regionale 7/2005 pubblicata sul B.U.R.T. n° 3 del 12/01/2005
COSA OCCORRE La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati angrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. Per esercitare il diritto di pesca il titolare dovrà esibire ad eventuali richieste degli agenti la ricevuta di versamento insieme a un documento di identità valido. Il versamento degli importi richiesti va effettuato sul c/c postale n° 26730507 intestato a "Regione Toscana, tesoreria regionale, tassa per l'esercizio della pesca", indicando la causale del versamento. Sul bollettino devono essere riportati in modo leggibile e indelebile i dati anagrafici del titolare. COSTI E TIPI DI LICENZA Sono previsti due tipi di licenza che autorizzano la pesca dilettantistica: 1) di durata annuale al costo di € 35,00 (licenza di tipo B) 2) di durata quindicinale al costo di € 10,00 (licenza di tipo C) Entrambi autorizzano la pesca con canna semplice, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia. Un terzo tipo di licenza (tipo D), valevole per una giornata al costo di € 1,00 è riservato a chi, iscritto a gare o manifestazioni sportive, non sia in possesso di licenza. Gli organizzatori della manifestazione sono tenuti a redigere un elenco recante i dati anagrafici degli interessati, mantenendolo a disposizione degli agenti. Gli organizzatori sono tenuti inoltre ad effettuare il versamento anche cumulativo, entro cinque giorni e a darne notizia alla polizia provinciale. L'elenco, le ricevute dei versamenti e della comunicazione alla polizia provinciale vengono conservati a termini di legge nelle sedi dei soggetti organizzatori della manifestazione. Un quarto tipo di licenza (tipo A), di durata annuale, autorizza la pesca professionale nonché quella dilettantistica di tipo B e viene rilascita dalla provincia di residenza del richiedente. VALIDITA' Ogni anno il pescatore deve provvedere al versamento della tassa regionale vigente nell'anno. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana.
Notizie utili
RIMANGONO VALIDE FINO ALLA SCADENZA ANNUALE QUELLE LICENZE IN CORSO DI VALIDITA' ALL'8/09/2005, data di entrata in vigore del Regolamentoo di attuazione della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 7. LA LICENZA DI PESCA DILETTANTISTICA NON E' RICHIESTA: A) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca B) per la pesca a pagamento negli impianti in acque private o pubbliche. SANZIONI AMMINISTRATIVE A) Da euro 80,00 a euro 480,00 a chi esercita la pesca senza essere munito di licenza. B) Euro 30,00 a chi, pur essendo munito della licenza, non è in grado di esibirla, purchè entro dieci giorni dalla contestazione, ne dimostri il possesso alla provincia sul cui territorio è avvenuta l'infrazione. C) Da euro 300,00 a euro 900,00 a chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti, o uso di sostanze nocive.
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Pagina a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2006 |
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