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Autocertificazioni

Controlli sulla veridicità delle Autocertificazioni

Carta dei Servizi - Uffici Anagrafe/Stato Civile/Elettorale

Dichiarazioni sostitutive di certificazione

Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 

Quando non si può fare Come si fa l'autocertificazione Chi deve accettare l'autocertificazione Chi può fare le autocertificazioni L'autocertificazione e i privati


Presentazione di istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà La responsabilità di chi autocertifica Validità dell'autocertificazione I moduli delle dichiarazioni

 

Ulteriori semplificazioni
Documenti d'identità al posto dei certificati I documenti d'identità e di riconoscimento

Legalizzazione di fotografie

 

Dove informarsi La legge


Al posto dei certificati, amministrazioni e servizi pubblici devono accettare le autocertificazioni.

In tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione, la richiesta dei certificati da parte delle amministrazioni e dei servizi pubblici costituisce violazione dei doveri di ufficio.

Quando non si può fare
Non possono essere sostituiti dall'autocertificazione i certificati medici, veterinari, di origine, di conformità C.E.E., di marchi o brevetti.
E' sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati, sono le amministrazioni che non possono pretenderli.

Come si fa l'autocertificazione
Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dall'interessato, senza autentica di firma e senza bollo, da presentare o inviare per posta o via fax (allegando fotocopia di un documento di identità) agli uffici della pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici.

Chi deve accettare l'autocertificazione

  • Le amministrazioni pubbliche.
  • Le imprese che gestiscono servizi pubblici, come Consiag, Enel, Telecom, Ataf, Ferrovie dello Stato, Poste, ecc.

I Tribunali non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.

L'autocertificazione e i privati

  • Si può presentare l'autocertificazione anche ai privati, come banche, assicurazioni, notai, aziende private, se questi decidono di accettarla.
  • Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.
  • La firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte ai privati va autenticata ed è dovuta l'imposta di bollo.
  • L'autentica della firma può essere fatta presso qualsiasi Comune, oppure da un notaio.

Chi può fare le autocertificazioni

  • i cittadini italiani
  • i cittadini dell'Unione Europea
  • i cittadini extracomunitari, in possesso del permesso o carta di soggiorno (non è necessario che siano iscritti in Anagrafe), potranno autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Presentazione di istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

  • Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza anche se relativi a terze persone di cui egli abbia diretta conoscenza.
  • Per presentare le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà alle amministrazioni e ai servizi pubblici, l'autenticità della firma viene assicurata attraverso la firma di fronte al dipendente addetto, oppure attraverso la presentazione o l'invio per fax allegando la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata.
  • L'obbligo di autentica della firma, con il pagamento dell'imposta di bollo, rimane necessaria per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati, come banche o assicurazioni - che hanno la facoltà ma non l'obbligo di accettare l'autocertificazione - e per le domande di riscossione di benefici economici (pensioni, contributi), ovvero ratei di pensione maturati e non riscossi (pensionati deceduti), da parte di terze persone. L'autentica della firma può essere fatta presso qualsiasi Comune, oppure da un notaio.
  • La delega per la riscossione della pensione ad altra persona è esente da bollo, ma l'autenticità della firma deve essere assicurata attraverso la firma di fronte al dipendente addetto.

La responsabilità di chi autocertifica
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. Le amministrazioni effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni.
In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria, può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

Validità dell' autocertificazione
L'autocertificazione ha la stessa validità temporale del certificato che sostituisce:

  • validità illimitata per fatti o dati non soggetti a modifica (nascita, morte);
  • validità di sei mesi per gli altri certificati;
  • validità oltre i sei mesi, nel caso in cui la validità dei dati sia confermata e dichiarata dall'interessato, per i certificati anagrafici (residenza, stato civile, stato di famiglia ecc.) e per i certificati/estratti/copie integrali degli atti dello Stato Civile.

I moduli delle dichiarazioni
Il Comune di Scandicci mette a disposizione i moduli delle dichiarazioni, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare (è consentito l'uso di un qualsiasi foglio di carta): 

Dichiarazioni sostitutive di certificazione- Modello CERT/1 

Per dichiarare dati anagrafici e di stato civile

(la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici, lo stato civile - celibe/ coniugato/vedovo o di stato libero - , l'esistenza in vita, la nascita del figlio, la morte del coniuge/dei genitori/dei figli, lo stato di famiglia)

 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioneModello CERT/2 
Per dichiarare titoli di studio e qualifiche professionali

(il titolo di studio, il titolo di specializzazione/abilitazione/formazione/aggiornamento e qualificazione tecnica, gli esami sostenuti, la qualifica professionale, l'appartenenza a ordini e collegi professionali)

Per dichiarare la situazione economica, lavorativa e fiscale

(la situazione reddituale ed economica anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo, la qualità di pensionato e la relativa categoria di pensione, lo stato di disoccupazione, la vivenza a carico, l'assolvimento degli obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, il possesso e il numero di codice fiscale e di partita Iva, gli altri dati contenuti nell'archivio dell'anagrafe tributaria)

Per dichiarare la posizione giuridica

(la qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, la qualità di tutore/curatore e simili, l'assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione/di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti, di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato)

Per dichiarare altre circostanze 

(l'iscrizione in albi/registri ed elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, l'iscrizione ad associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo, la qualità di studente, tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile)

 

Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - Modello CERT/3 

Avvertenza

  • Quando si presentano alle amministrazioni e ai servizi pubblici, l'autenticità della firma viene assicurata attraverso la firma di fronte al dipendente addetto, oppure attraverso la presentazione o l'invio per fax allegando la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata.
  • Quando si presentano a privati - che hanno la facoltà ma non l'obbligo di accettarle - vanno autenticate ed è dovuta l'imposta di bollo. L'autentica può essere fatta presso qualsiasi Comune, oppure da un notaio.
  • La delega per la riscossione della pensione ad altra persona è esente da bollo, ma l'autenticità della firma deve essere assicurata attraverso la firma di fronte al dipendente addetto.
Per dichiarare

stati, qualità personali o fatti giuridicamente rilevanti a diretta conoscenza dell'interessato anche se relativi a terze persone di cui egli abbia diretta conoscenza

Per attestare

che è conforme all'originale la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio, la copia di un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato dal privato

Per comprovare

- in vista del rilascio dei relativi duplicati - lo smarrimento dei documenti di riconoscimento o, comunque, attestanti stati e qualità personali dell'interessato, eccetto i casi in cui la legge preveda espressamente la necessità di denunciare il fatto agli organi di polizia

 

Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per antimafia – Modello CERT/4 – 


Ulteriori semplificazioni

Documenti d'identità al posto dei certificati

  • I dati personali (nome, cognome, nascita, ecc.) contenuti nei documenti di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione ecc.) hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

I documenti d'identità e di riconoscimento

  • La carta d'identità può sempre essere sostituita da un documento di riconoscimento: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente.

Legalizzazione di fotografie

  • Obbligo per le amministrazioni competenti al rilascio di documenti personali di legalizzare le fotografie presentate dall'interessato, il quale può rivolgersi anche presso qualsiasi Comune. Non è più dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.

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Informazioni e moduli delle dichiarazioni presso il Comune di Scandicci, Piazzale della Resistenza, 1:

  • Ufficio Anagrafe, 1° piano, tel. 055 7591.229/230, fax 055 7591.462/463
    Orario: dal Lunedì al Sabato 8.30-13.00, Martedì e Giovedì anche 15.00-17.30
  • Urp - Ufficio Relazioni con il Pubblico -, Piano terreno, tel. 055 7591.201/302, fax 055 7591460 
    Orario: dal Lunedì al Venerdì 8.30-13.00, Martedì e il Giovedì anche 15.00-18.00

Per saperne di più Ministero Funzione Pubblica Governo Italiano



Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa
- in vigore dal 7/03/2001 -
(D.P.R. 28/12/2000, n. 445, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2001 ) 

Norme abrogate (art. 77 D.P.R. n. 445/2000) in riferimento all'autocertificazione:

  • legge 4/01/1968 n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme"

  • D.P.R. 20/10/1993 n. 403 "Regolamento recante norme di semplificazione delle certificazioni amministrative"

  • articoli 2 e 3 della legge 15/5/1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività aministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo" cosiddetta "Bassanini 2"

  • articolo 2 della legge 16/6/1998 n. 191 "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127..." cosiddetta "Bassanini 3"

  • articolo 2 della legge 24/11/2000 n. 340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi-Legge di semplificazione 1999"

 

Aggiornato al 5 Luglio 2006 - A cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico