| Dichiarazioni
sostitutive di certificazione Dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà
| Ulteriori semplificazioni |
| Documenti
d'identità al posto dei certificati |
I
documenti d'identità e di riconoscimento |
Legalizzazione di
fotografie
|
Al posto dei certificati, amministrazioni e servizi
pubblici devono accettare le autocertificazioni.
In tutti i casi in cui si
può fare l'autocertificazione, la richiesta dei
certificati da parte delle amministrazioni e dei servizi
pubblici costituisce violazione dei doveri di ufficio.
Quando
non si può fare
Non possono essere
sostituiti dall'autocertificazione i certificati medici,
veterinari, di origine, di conformità C.E.E., di marchi
o brevetti.
E' sempre possibile per i
cittadini chiedere il rilascio dei certificati, sono le
amministrazioni che non possono pretenderli.
Come
si fa l'autocertificazione
Per sostituire i
certificati basta una semplice dichiarazione sostitutiva
di certificazione firmata dall'interessato, senza
autentica di firma e senza bollo, da presentare o inviare
per posta o via fax (allegando fotocopia di un documento
di identità) agli uffici della pubblica amministrazione
o ai gestori di servizi pubblici.
Chi
deve accettare l'autocertificazione
- Le amministrazioni
pubbliche.
- Le imprese che
gestiscono servizi pubblici, come Consiag, Enel,
Telecom, Ataf, Ferrovie dello Stato, Poste, ecc.
I Tribunali non sono
obbligati ad accettare l'autocertificazione.
L'autocertificazione
e i privati
- Si può presentare
l'autocertificazione anche ai privati, come
banche, assicurazioni, notai, aziende private, se
questi decidono di accettarla.
- Per i privati, a
differenza delle amministrazioni pubbliche e dei
servizi pubblici, accettare l'autocertificazione
non è un obbligo, ma una facoltà.
- La firma delle
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
rivolte ai privati va autenticata ed è dovuta
l'imposta di bollo.
- L'autentica della
firma può essere fatta presso qualsiasi Comune,
oppure da un notaio.
Chi
può fare le autocertificazioni
- i cittadini
italiani
- i cittadini
dell'Unione Europea
- i cittadini
extracomunitari, in possesso del permesso o carta
di soggiorno (non è necessario che siano
iscritti in Anagrafe), potranno autocertificare
solo i dati e i fatti che possono essere
verificati presso le pubbliche amministrazioni
italiane.
Presentazione
di istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà
- Con le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà il cittadino può
dichiarare tutte le condizioni, le qualità
personali e i fatti a sua conoscenza anche se
relativi a terze persone di cui egli abbia
diretta conoscenza.
- Per presentare le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
alle amministrazioni e ai servizi pubblici,
l'autenticità della firma viene assicurata
attraverso la firma di fronte al dipendente
addetto, oppure attraverso la presentazione o
l'invio per fax allegando la fotocopia del
documento d'identità della persona che l'ha
firmata.
- L'obbligo di
autentica della firma, con il pagamento
dell'imposta di bollo, rimane necessaria per le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
da presentare a privati, come banche o
assicurazioni - che hanno la facoltà ma non
l'obbligo di accettare l'autocertificazione - e
per le domande di riscossione di benefici
economici (pensioni, contributi), ovvero ratei di
pensione maturati e non riscossi (pensionati
deceduti), da parte di terze persone. L'autentica
della firma può essere fatta presso qualsiasi
Comune, oppure da un notaio.
- La delega per la
riscossione della pensione ad altra persona è
esente da bollo, ma l'autenticità della firma
deve essere assicurata attraverso la firma di
fronte al dipendente addetto.
La responsabilità di chi autocertifica
Il cittadino è
responsabile di quello che dichiara con
l'autocertificazione. Le amministrazioni effettuano
controlli sulla corrispondenza alla verità delle
autocertificazioni.
In caso di dichiarazione
falsa il cittadino viene denunciato all'autorità
giudiziaria, può subire una condanna penale e decade
dagli eventuali benefici ottenuti con
l'autocertificazione.
Validità
dell' autocertificazione
L'autocertificazione ha la
stessa validità temporale del certificato che
sostituisce:
- validità
illimitata per fatti o dati non soggetti a
modifica (nascita, morte);
- validità di sei
mesi per gli altri certificati;
- validità oltre i
sei mesi, nel caso in cui la validità dei dati
sia confermata e dichiarata dall'interessato, per
i certificati anagrafici (residenza, stato
civile, stato di famiglia ecc.) e per i
certificati/estratti/copie integrali degli atti
dello Stato Civile.
I
moduli delle dichiarazioni
Il Comune di Scandicci
mette a disposizione i moduli delle dichiarazioni, che gli interessati hanno facoltà di
utilizzare (è consentito l'uso di un qualsiasi foglio di
carta):
Dichiarazioni sostitutive di
certificazione- Modello
CERT/1
|
Per dichiarare dati
anagrafici e di stato civile
(la
data e il luogo di nascita, la residenza, la
cittadinanza, il godimento dei diritti civili e
politici, lo stato civile - celibe/ coniugato/vedovo
o di stato libero - , l'esistenza in vita, la
nascita del figlio, la morte del coniuge/dei
genitori/dei figli, lo stato di famiglia)
|
| Dichiarazioni
sostitutive di certificazione
Modello CERT/2 |
| Per
dichiarare titoli di studio e qualifiche
professionali (il
titolo di studio, il titolo di specializzazione/abilitazione/formazione/aggiornamento
e qualificazione tecnica, gli esami sostenuti,
la qualifica professionale, l'appartenenza a
ordini e collegi professionali)
|
| Per
dichiarare la situazione economica, lavorativa e
fiscale (la
situazione reddituale ed economica anche ai fini
della concessione di benefici di qualsiasi tipo,
la qualità di pensionato e la relativa categoria
di pensione, lo stato di disoccupazione, la
vivenza a carico, l'assolvimento degli obblighi
contributivi con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto, il possesso e il numero di codice
fiscale e di partita Iva, gli altri dati
contenuti nell'archivio dell'anagrafe tributaria)
|
| Per
dichiarare la posizione giuridica (la qualità di legale
rappresentante di persone fisiche e giuridiche,
la qualità di tutore/curatore e simili,
l'assenza di condanne penali e di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione/di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale, di non essere a conoscenza
di procedimenti penali pendenti, di non trovarsi
in stato di liquidazione o di fallimento e di non
aver presentato domanda di concordato)
|
| Per
dichiarare altre circostanze (l'iscrizione in albi/registri
ed elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni,
l'iscrizione ad associazioni e formazioni sociali
di qualsiasi tipo, la qualità di studente, tutti
i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri di stato civile)
|
| Dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà -
Modello CERT/3
Avvertenza
- Quando si
presentano alle amministrazioni e ai
servizi pubblici, l'autenticità
della firma viene assicurata attraverso
la firma di fronte al dipendente addetto,
oppure attraverso la presentazione o
l'invio per fax allegando la fotocopia
del documento d'identità della persona
che l'ha firmata.
- Quando si
presentano a privati - che hanno la
facoltà ma non l'obbligo di accettarle -
vanno autenticate ed è dovuta
l'imposta di bollo. L'autentica può
essere fatta presso qualsiasi Comune,
oppure da un notaio.
- La delega per la
riscossione della pensione ad altra
persona è esente da bollo, ma
l'autenticità della firma deve essere
assicurata attraverso la firma di fronte
al dipendente addetto.
|
| Per
dichiarare stati,
qualità personali o fatti giuridicamente
rilevanti a diretta conoscenza dell'interessato
anche se relativi a terze persone di cui egli
abbia diretta conoscenza
|
| Per
attestare che è
conforme all'originale la copia di un atto o di
un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una
pubblicazione, di un titolo di studio o di
servizio, la copia di un documento fiscale che
deve essere obbligatoriamente conservato dal
privato
|
| Per
comprovare - in
vista del rilascio dei relativi duplicati - lo
smarrimento dei documenti di riconoscimento o,
comunque, attestanti stati e qualità personali
dell'interessato, eccetto i casi in cui la legge
preveda espressamente la necessità di denunciare
il fatto agli organi di polizia
|
Ulteriori
semplificazioni
Documenti d'identità
al posto dei certificati
- I dati personali (nome,
cognome, nascita, ecc.) contenuti nei documenti
di riconoscimento (carta d'identità, passaporto,
patente di guida, libretto di pensione ecc.)
hanno lo stesso valore dei corrispondenti
certificati di nascita, residenza, cittadinanza e
stato civile.
I documenti d'identità
e di riconoscimento
- La carta d'identità
può sempre essere sostituita da un documento di
riconoscimento: il passaporto, la patente di
guida, la patente nautica, il libretto di
pensione, il patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, il porto d'armi,
le tessere di riconoscimento rilasciate da
un'amministrazione dello Stato, purchè munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente.
Legalizzazione di
fotografie
- Obbligo per le
amministrazioni competenti al rilascio di
documenti personali di legalizzare le fotografie
presentate dall'interessato, il quale può
rivolgersi anche presso qualsiasi Comune. Non è
più dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
_____________
Informazioni
e moduli delle dichiarazioni presso il Comune di
Scandicci, Piazzale della Resistenza, 1:
- Ufficio Anagrafe, 1°
piano, tel. 055 7591.229/230, fax 055 7591.462/463
Orario: dal Lunedì
al Sabato 8.30-13.00, Martedì e Giovedì anche
15.00-17.30
- Urp - Ufficio
Relazioni con il Pubblico -, Piano terreno, tel.
055 7591.201/302, fax 055 7591460
Orario: dal Lunedì
al Venerdì 8.30-13.00, Martedì e il Giovedì
anche 15.00-18.00
Per saperne di più Ministero Funzione Pubblica Governo Italiano
Testo Unico della
normativa sulla documentazione amministrativa
- in vigore dal 7/03/2001 -
(D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2001
)
|
Norme abrogate (art. 77 D.P.R.
n. 445/2000) in riferimento
all'autocertificazione:
- legge 4/01/1968 n. 15
"Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme"
- D.P.R. 20/10/1993 n. 403
"Regolamento recante norme di
semplificazione delle certificazioni
amministrative"
- articoli 2 e 3 della legge
15/5/1997 n. 127 "Misure urgenti per
lo snellimento dell'attività
aministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo" cosiddetta
"Bassanini 2"
- articolo 2 della legge 16/6/1998
n. 191 "Modifiche ed integrazioni
alle leggi 15 marzo 1997 n. 59 e 15
maggio 1997 n. 127..." cosiddetta
"Bassanini 3"
- articolo 2 della legge 24/11/2000
n. 340 "Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti
amministrativi-Legge di semplificazione
1999"
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