Direttore responsabile

Matteo Gucci
Registrazione Tribunale di Firenze
n° 4437 del 15/1/1995

Redazione

tel: 055 7591261
e-mail: ccn@comune.scandicci.fi.it

Peep di Badia, il Tar ribadisce la legittimità delle penali e definisce i criteri di calcolo

Stampa

 

 Gli alloggi del Peep di BadiaIl Tar ha deciso sui ricorsi con cui le Cooperative Unica, Abitagreve, Pian di Mezzana e Monte Secchieta hanno impugnato le penali applicate dal Comune di Scandicci, a conclusione del complesso procedimento di controllo sui prezzi di cessione degli alloggi del peep di Badia. Con le sentenze depositate il 2 gennaio scorso, il Tar ha ribadito la legittimità delle penali, confermando così le proprie decisioni del 2014 ed allineandosi alla decisione del Consiglio di Stato del maggio 2017. Il Comune, quindi, dovrà solo rideterminare l’ammontare delle sanzioni alla luce dei criteri dettati dal giudice amministrativo: gli oneri di preammortamento dei mutui, i maggiori oneri di esproprio e le migliorie personali dovranno essere esclusi dal calcolo del maggior prezzo di cessione.

Proprio sulle migliorie personali, però, il Tar ha precisato che “deve escludersi che esse ricomprendano - quasi per una sorta di automatismo – anche quelle inerenti gli standard costruttivi”, come sostenuto invece dalle Cooperative. Come si legge nelle sentenze, infatti, manca “la prova che abbiano formato oggetto di specifica contrattazione e accettazione. La prova carente non può infatti essere supplita dalla clausola contrattuale di accettazione cumulativa delle caratteristiche migliorative rispetto a quelle minime previste dalla legge n. 457/1978”, ovvero dalla legge in materia di edilizia residenziale pubblica. Tale clausola contrattuale, precisa ancora il Tar, “non esprime il desiderio di miglioramento individuale, come richiesto dal Consiglio di Stato, ma l’accettazione di incrementi qualitativi unilateralmente apportati dalle cooperative costruttrici agli edifici, che non si vede come gli assegnatari avrebbero potuto rifiutare, se non rinunciando all’acquisto degli alloggi”. Il costo delle varianti realizzate dalle Cooperative che hanno determinato un aumento del prezzo di cessione in violazione di quello convenzionale non può quindi essere sottratto dall’ammontare del maggior prezzo soggetto a sanzione.

Il Tar ha anche interpretato il criterio per il calcolo della superficie complessiva degli alloggi su cui deve essere determinato il legittimo prezzo di cessione. 

Seguici su facebook e su twitter @comunescandicci

Pubblicata Martedì 09 Gennaio 2018 12:14
Ultimo aggiornamento Mercoledì 15 Maggio 2019 18:38