Accesso Civico

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REGISTRO DEGLI ACCESSI

ACCESSO CIVICO [Art. 5 D. lgs 33/2013]:

All’obbligo di pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di chiedere documenti, dati e informazioni di cui sia stata omessa la pubblicazione.

La richiesta di ACCESSO CIVICO :

 

In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo individuato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 9 aprile 2013 nella persona del Segretario Generale Dott.ssa Patrizia Landi 

Pubblicata Martedì 03 Settembre 2013 07:58
Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio 2020 15:44