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Italia zona protetta, le disposizioni del Dpcm 9 marzo 2020 per il contrasto al Covid-19

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L'immagine dell'Amministrazione comunale per il contrasto all'emergenza sanitaria Covid-19La sintesi delle nuove misure contenute del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, per il contenimento e il contrasto dell’emergenza sanitaria Covid-19 sull'intero territorio nazionale, in vigore fino al 3 aprile 2020.

Da oggi 10 marzo al 3 aprile, in tutto il territorio nazionale:

  • bisogna evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità (fare la spesa di beni essenziali rientra in questi casi) o per motivi di salute che devono essere dimostrate (si consiglia di portare dietro il modulo per l'auto dichiarazione qui allegato, già compilato).
  • Chi ha difficoltà respiratorie e più di 37,5° di febbre deve rimanere a casa, contattando il proprio medico curante.
  • Divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (se ci sono casi positivi in un Comune, questo viene comunicato al Sindaco e attivate tutte le procedure di controllo sanitario).
  • Si raccomanda (non è un obbligo quindi) ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
  • È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • Sono sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
  • Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali , centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  • Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato compreso quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  • Sono chiusi musei e biblioteche;
  • Sono sospesi i servizi educativi e nelle scuole di ogni ordine e grado le attività didattiche;
  • Bar e ristoranti aperti solo dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • Attività commerciali diverse da ristorazione e bar consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
  • In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse.
  • Sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.
  • Ad eccezione dei punti vendita alimentari, delle farmacie e delle parafarmacie che possono restare aperti, nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Il gestore deve comunque garantire sempre il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse.

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Pubblicata Martedì 10 Marzo 2020 11:40
Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Marzo 2020 13:48