Albi dei giudici popolari - Corte di Assise e Corte di Assise di Appello
Dettagli
A chi è rivolto
Ai cittadini cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei seguenti requisiti:
Per i giudici popolari per le Corti di Assise di 1° grado:
- Cittadinanza italiana;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
- Diploma della scuola dell'obbligo
Per i giudici popolari per le Corti di Assise di 2° grado:
- Cittadinanza italiana;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
Non possono essere iscritti:
- i magistrati e i funzionari degli uffici giudiziari;
- gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Descrizione
Gli albi dei Giudici Popolari vengono aggiornati ogni due anni, negli anni dispari, secondo norme stabilite dalla legge. Gli aggiornamenti vengono effettuati da una Commissione, che procede all'iscrizione d'ufficio dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Ogni cittadino in possesso dei requisiti può comunque presentare domanda entro i termini indicati nel manifesto affisso in occasione di ogni aggiornamento.
Come fare
Per iscriversi agli occorre riempire apposita domanda su fac-simile scaricabile in questa sezione, con allegata copia del documento di identità e presentarla dal 1° aprile al 31 luglio degli anni dispari al Punto Comune (piano terrazza) negli orari di apertura - per posta elettronica al seguente indirizzo: uffelettorale@comune.candicci.fi.it
Cosa serve
Domanda in carta libera e documento d'identità in corso di validità.
Cosa si ottiene
Una volta verificati i requisiti necessari, si entra a far parte dell'Albo dei giudici popolari, ed è possibile essere nominati tra i componenti dei giudici popolari al Tribunale competente per territorio
Tempi e scadenze
La domanda va presentata entro il 31 luglio
Quanto costa
Nessun costo
Procedure collegate all'esito
La competenza dell'atto finale spetta al Tribunale
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
La validità è illimitata, e vincolata al mantenimento dei requisiti.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni.
Allegati
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami: al responsabile dei Servizi Demografici Dott.ssa Maria Teresa Cao.
Nei confronti dell'Albo aggiornato o della mancata iscrizione all'Albo può essere presentato ricorso alla Corte d'Appello entro il termine di 15 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio.
La competenza giurisdizionale è attribuita al giudice ordinario.