A chi è rivolto
A chiunque ne faccia richiesta direttamente allo sportello, in orario di apertura al pubblico. Chi lo richiede deve però essere prima identificato.
Descrizione
Elenco tipologie:
- certificato di residenza: riporta la residenza anagrafica del titolare;
- stato di famiglia: riporta la composizione della famiglia che ha la residenza in una determinata abitazione;
- certificato di stato libero: certifica che la persona non è legata da vincoli di matrimonio o unione civile;
- certificato di esistenza in vita: certifica che agli atti del Comune la persona risulta in vita;
- certificato contestuale: può contenere più dati in un unico certificato;
- certificato di cittadinanza italiana;
- certificato di convivenza di fatto: certifica che due persone hanno costituito una convivenza di fatto ai sensi della normativa.
Come fare
I certificati anagrafici possono essere rilasciati:
- a chiunque ne faccia richiesta direttamente allo sportello, in orario di apertura al pubblico;
- su appuntamento prenotando su agenda on line - vedi sezione "accedi al servizio"
- tramite il portale ANPR accedendo con le credenziali Spid, CIE o CNS - vedi sezione "link esterni"
- tramite richiesta via Pec o via mail a Puntocomune allegando copia del documento di identità del richiedente
Cosa serve
I dati della persona che fa la richiesta;
I dati della persona di cui si chiede il certificato;
Fronte/retro del documento di identità del richiedente;
Se esente bollo indicazione puntuale del motivo dell'esenzione e del relativo riferimento normativo - vedi documento allegato elenco esenzioni.
Cosa si ottiene
il certificato anagrafico
Tempi e scadenze
Il rilascio è immediato per i certificati che possono essere rilasciati allo sportello.
Nel caso di certificati richiesti via Pec, Email o Posta, o certificati che richiedono una ricerca in Archivio, vengono rilasciati entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Quanto costa
Per i certificati in bollo il costo è di 16.00 € (assolto in via virtuale - non occorrono marche).
Il versamento può essere effettuato tramite un Avviso di Pagamento emesso dall'operatore da pagare sul circuito PagoPa direttamente presso l'Ufficio PuntoComune dove è presente uno sportello self-service utilizzabile con bancomat e carta di credito. Nel caso di possesso di soli contanti, l'utente dovrà effettuare il pagamento in tabaccheria o alla Posta ed esibire successivamente la ricevuta all'operatore che concluderà la procedura emettendo il certificato.
Se il certificato è esente bollo, il rilascio è gratuito.
Accedi al servizio
Casi particolari
Certificati anagrafici di persone emigrate
certificati anagrafici con indicato il luogo di emigrazione richiesti da privati, possono essere rilasciati solamente a studi legali per notifica di atti giudiziari, come disposto dal ministero dell’interno con circolare n.11/2003, previo pagamento dell’imposta di bollo
Certificati richiesti da agenzie di recupero crediti
attestati anagrafici richiesti da agenzie di recupero crediti che lo richiedono in qualità di esercenti di pubblico servizio, devono scrivere in modo esplicito nel corpo dell’istanza che operano per conto di un Ente pubblico o il richiamo all’art.18 del d.Lgs. n.112/1999. In mancanza di tale precisazione si applicano le procedure previste per i soggetti privati, compresa la normativa sull’imposta di bollo.
Certificati per assegni familiari o INPS (uso lavoro)
Il datore di lavoro per l’iscrizione del dipendente all’INPS (il cosiddetto “uso lavoro”) o per il pagamento dei cosiddetti assegni familiari da parte degli istituti di previdenza sociale, richiede di conoscere la residenza o lo stato di famiglia dei propri dipendenti. Tali istituti non possono, per legge (D.P.R. n.445/2000), richiedere certificati anagrafici ai cittadini, ma debbono accettare l’autocertificazione da essi compilata (che non comporta alcun costo).
Certificati anagrafici richiesti dal datore di lavoro sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna in data 15/06/2012.
Certificati per controversie penali e processo penale (Artt. 12 e 3 Tab. B d.p.p.642/1972 e art. .18 d.p.r. 115/2002)
I certificati sono rilasciabili in esenzione dall’imposta di bollo solo se le parti si sono già costituite in giudizio, come chiarito dalla circolare n.70/E del 14/08/2002 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
Successione
Nella dichiarazione di successione il contribuente attesta con autocertificazione i fatti, stati e qualità personali in conformità a quanto stabilito dall'art.46 del d.p.r. n.445/2000, e non è possibile allegare alla dichiarazione di successione i documenti previsti dall'art.30 del d.Lgs. n.346/1990. Nei confronti di privati, certificati ed autentiche sono soggetti al pagamento dell'imposta, ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 4 , tab.A, del d.P.R. n.642/1972 (Agenzia delle entrate, Direzione regionale del Piemonte, n.27085/06 del 8.06.2006).
Ulteriori informazioni
Documenti per i paesi della Comunità Europea:
per i certificati anagrafici da fornire ai paesi della Comunità Europea, precisando il Paese destinatario dell’atto, è possibile richiedere l’emissione dello specifico allegato, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/1191 del 6 luglio 2016, entrato in vigore il 16 febbraio 2019. Tale Regolamento semplifica la circolarità dei documenti pubblici all’interno della Comunità Europea esentando i cittadini della Ue dall’obbligo della traduzione e legalizzazione.
Misure di semplificazione in merito al rilascio ed uso dei certificati:
le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in merito a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati devono essere sostituiti con l'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Si rammenta come il cittadino possa sempre rilasciare autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà anche quando abbia a che fare con soggetti privati (banche, assicurazioni, agenzie d’affari, sindacati, ecc.) che ne accettino l’utilizzo.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Legge 24/12/1954, n. 1228 e Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente" e successive modifiche o integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
- Regolamento (UE) 2016/1191 del 6 luglio 2016;
- Delibera Giunta Municipale n. 28 del 21/2/2019 (amministrazione trasparente - provvedimenti - provvedimenti organi indirizzo politico allegati);
- Circolare Ministero dell'Interno n. 115/2022 del 31.10.2022
Reclami ricorsi opposizioni
- Reclami: Alla Segretario Generale Dott. Giuseppe Zaccara
- Ricorsi: entro 30 giorni dal rilascio del documento, alla Prefettura di Firenze