Il Comune di Scandicci è transitato in A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) a novembre 2018.
La persona che effettua il cambiamento di residenza deve presentare la domanda all'Ufficio Anagrafe.
Il responsabile delle convivenze anagrafiche (caserme, conventi, case di cura, etc.) effettua personalmente - su richiesta dell'interessato - la comunicazione del trasferimento della residenza delle persone che entrano a far parte della convivenza.
La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (art. 4, 2° comma) riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni presentando una semplice dichiarazione di volontà all'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza.
Una volta ottenuto il decreto di concessione della cittadinanza da parte della Prefettura il cittadino deve presentarsi al Comune di residenza per poter fare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana (art.10 Legge n.91/1992).
Il giuramento è reso all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove il dichiarante risiede.
Riconoscimento della cittadinanza italiana per coloro che risiedono stabilmente nel Comune di Scandicci con avi cittadini italiani che sono espatriati senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Per esercitare l’attività venatoria, oltre al porto d’armi ed alla licenza di caccia, è necessario essere muniti del tesserino regionale che viene rilasciato ogni anno dal Comune di residenza del cacciatore
Gli estratti sono particolari certificati i cui dati sono presenti nei registri di stato civile del Comune e contengono, oltre ai dati minimi essenziali presenti in un certificato, le annotazioni (cioè dati specifici e significativi degli eventi della vita)
SPID (Sistema pubblico di Identità Digitale) è il sistema di autenticazione personale che permette ai cittadini di accedere da computer, tablet o smartphone ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti. L’identità SPID è costituita da credenziali che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online.
L'art. 7 del decreto legge n. 223 del 4/7/2006 convertito in Legge n.248 del 4/8/2006, ha previsto che l'autentica della firma relativa alla vendita, tra privati, di auto, motocicli, rimorchi possa essere effettuata anche dagli Uffici Comunali.
L’autentica di sottoscrizione è l’attestazione di un pubblico ufficiale che la firma apposta su un documento (istanza o dichiarazione) è stata fatta da quella persona e può essere effettuata da un qualsiasi funzionario incaricato di ricevere il documento medesimo.
Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 445/2000 non è più prevista l'autentica di firma su documenti rivolti agli Enti Pubblici.