Autentica di sottoscrizione
Dettagli
Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 445/2000 non è più prevista l'autentica di firma su documenti rivolti agli Enti Pubblici.
A chi è rivolto
Ai cittadini che necessitano di autenticare la propria firma in calce o a margine di un documento.
Descrizione
Il potere di autentica di firma spetta ai notai.
La possibilità di autentica su un documento da parte di funzionari pubblici costituisce un’eccezione.
L’autentica non è possibile in bianco, infatti si parla di autentica di sottoscrizione, cioè una firma apposta-sotto ad un contenuto che deve essere verificato dall’Ufficiale d’Anagrafe o altro funzionario pubblico, per stabilire se l’autentica ricada nelle proprie competenze.
L’autentica, oltre che su un’istanza, può essere apposta su dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenenti fatti, stati e qualità di cui è a conoscenza il dichiarante, rivolte a privati.
Non è ammessa l’autentica di firma su dichiarazioni rivolte ad una pubblica Amministrazione o ad esercenti un pubblico servizio.
Inoltre l’autentica da parte del funzionario pubblico è ammessa per:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio per successione - vedi modello allegato nella sezione "documenti"
- sottoscrizioni su dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà inerenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, riguardanti anche soggetti terzi, i cui effetti siano già in essere al momento della sottoscrizione della dichiarazione. Le sottoscrizioni su tali dichiarazioni possono essere autenticate se sono rivolte a soggetti privati o ad Enti pubblici o Gestori di pubblici servizi stranieri - vedi modello allegato nella sezione "documenti"
- riscossione di benefici economici da parte di terzi, ad esempio una delega a ritirare una pensione o un assegno di invalidità, solo se rivolti ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio
- passaggio di proprietà di beni mobili registrati e costituzione di diritti di garanzia su di essi - vedi scheda collegata
- passaggio di proprietà di beni mobili registrati
- quietanze liberatorie
- atti per i quali il codice di procedura penale prevede l’autentica di firma (art. 39), ad esempio mandato ad agire agli avvocati compreso il mandato per la costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale
- atti relativi le adozioni
- dichiarazioni inerenti la sussistenza del debito
Come fare
Il cittadino che necessità dell’autentica di firma da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe deve presentarsi personalmente nell'orario di apertura del Puntocomune o su appuntamento - vedi sezione "accedi al servizio".
In caso di passaggio di proprietà di beni mobili registrati viene autenticata la firma del venditore che deve presentarsi allo sportello.
La firma deve essere apposta sul documento davanti all’Ufficiale d’Anagrafe o altro funzionario e non prima.
In caso di richiedente che, per motivi di salute non può recarsi presso l’ufficio, è necessario contattare l’ufficio anagrafe per informazioni sulle modalità di autentica al domicilio.
Cosa serve
- Il documento di identità (carta di identità o equipollente)
- una marca da bollo da € 16,00
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Per l’autentica a domicilio occorre produrre un certificato medico che attesti l’impossibilità del richiedente a recarsi di persona presso l’Ufficio Anagrafe.
Cosa si ottiene
L’autentica di firma su un documento nei casi in cui è ammissibile
Sul documento si legalizza la firma, ma non si entra nel merito della veridicità del contenuto
Tempi e scadenze
L’autentica è immediata salvo i casi di autentica al domicilio per la quale verrà fissato un appuntamento entro 30 giorni dalla consegna di tutta la documentazione.
L’autentica di firma è fatta a vista.
Quanto costa
marca da bollo da 16 euro per ogni autentica da effettuare, eccetto esenzioni, vedi tabella allegata nella sezione "documenti"
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Non si possono legalizzare, in quanto non ricadono nelle previsioni di legge, firme apposte su dichiarazioni di volontà.
Non si possono quindi legalizzare procure, deleghe, diffide ad adempiere, testamenti, sottoscrizioni di polizze assicurative o prodotti finanziari, autorizzazioni, compravendite (fatti salvi i beni mobili registrati), rinunce ed in generale tutto ciò che non ricade nella definizione di istanza o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Unica eccezione in materia di adozione è quanto previsto dall'art.21, c.3 punto e), della L. n.184/1983:
“3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;”.
Si rammenta che l’eventuale autentica apposta da un funzionario delegato dal Sindaco che non fosse di sua competenza, risulterebbe essere illegittima e nulla per incompetenza, con le relative conseguenze in merito alla validità del procedimento cui esse si riferiscono.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Normativa di riferimento
- D.P.R. n.445/2000
- Circolare Ministero dell'Interno n.10 del 30/07/1993
Allegati
Reclami ricorsi opposizioni
- Forme di tutela amministrative e giurisdizionali
Ricorso al Prefetto per i casi di competenza dell’Ufficiale di Anagrafe. - Potere sostitutivo
In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale, ai sensi di legge.
