Denuncia di nascita
Dettagli
In caso diverso occorre la presenza di entrambi i genitori
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai neogenitori appartenenti a copie coniugate o non coniugate, che non abbiano proceduto, entro tre giorni dalla nascita, alla relativa dichiarazione presso gli uffici dedicati all'interno della struttura sanitaria.
Descrizione
In caso di nascita legittima, la denuncia può essere resa indistintamente da uno dei genitori, o da altra persona che abbia assistito al parto, o da un incaricato munito di regolare procura (atto notarile).
In caso diverso occorre la presenza di entrambi i genitori.
La suddetta denuncia può essere effettuata:
- presso l'ospedale o la casa di cura entro 3 giorni dalla nascita ;
- presso il comune di residenza dei genitori entro 10 giorni dalla nascita (qualora i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di essi, la dichiarazione è resa nel comune di residenza della madre);
In questo secondo caso, il genitore deve prendere appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile entro i dieci giorni successivi alla data di nascita. Se il decimo giorno è festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno feriale utile.
All'Ufficio di Stato Civile possono essere presentate denunce di nascita di bambini nati nel Comune di Scandicci oppure nati in altro Comune, purché uno dei genitori sia residente in questo Comune.
Come fare
Il genitore deve prendere appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile entro i dieci giorni successivi alla data di nascita.
Cosa serve
Occorrono i seguenti documenti:
- documento d'identità del denunciante;
- certificato di assistenza al parto e verifica di nascita, rilasciati dall'ospedale oppure dal medico o dall'ostetrica se il parto è avvenuto in casa.
Cosa si ottiene
Viene effettuata la formazione dell'atto di nascita e l'iscrizione anagrafica per nascita.
Tempi e scadenze
Quanto costa
Nessun costo
Procedure collegate all'esito
Viene effettuata la formazione dell'atto di nascita e l'iscrizione anagrafica per nascita.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Doppio cognome per i nuovi nati: Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 286 dell'8 novembre/21 dicembre 2016, i genitori, se d'accordo, possono attribuire ai figli, cittadini italiani, entrambi i cognomi dei genitori, nell'ordine che preferiscono. Nel caso in cui il cognome sia composto da più elementi, si attribuirà l'intero cognome e non solo un elemento (ad esempio se il padre si chiama Degli Innocenti e la madre De Rossi, il figlio potrà chiamarsi Degli Innocenti De Rossi).
L'attribuzione del doppio cognome è possibile solo se vi sia l'accordo di entrambi i genitori.
La scelta del doppio cognome può essere fatta dai genitori coniugati e non, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi.
Nel caso in cui non ci si accordo verrà attribuito il solo cognome paterno, fatte salve le successive decisioni che dovessero essere prese in sede giurisdizionale.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Legge 127/1997.
D.P.R. 396/2000 "Nuovo regolamento dello Stato Civile".
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami: al responsabile dei Servizi Demografici Dott.ssa Beatrice Agnoletti. Ricorsi: entro 30 giorni dall'accoglimento dall'eventuale non accoglimento della denuncia, alla Prefettura di Firenze.