A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini che vogliano procedere alla correzione di dati su atti di stato civile di cui siano venuti a conoscenza.
Descrizione
Il cittadino che riscontri errori in un estratto o certificato di nascita, matrimonio o morte può:
- presentare richiesta di rettifica dell'atto al Tribunale competente per territorio;
- richiedere all'Ufficio di Stato Civile di provvedere alla correzione degli errori materiali riscontrati sull'atto.
L'Ufficio di Stato Civile ne dà comunicazione alla Procura, al Tribunale e agli interessati.
Nel caso di correzione di atto o certificato di morte, la domanda di correzione deve essere presentata dal parente più prossimo della persona deceduta.
Come fare
Il cittadino deve presentare domanda in carta libera unitamente al documento di identità, indicando i dati sbagliati e presentando la documentazione idonea alla rettifica.
Cosa serve
Documentazione utile alla compilazione della domanda di rettifica.
Cosa si ottiene
Si ottiene la correzione degli errori materiali sugli atti di stato civile e sulle relative certificazioni.
Tempi e scadenze
Eventuali richieste di integrazione, anche fatte d'ufficio ad altre Amministrazioni, sospendono i termini fino all'acquisizione delle informazioni o dei documenti necessari alla rettifica.
Quanto costa
Nessun costo
Procedure collegate all'esito
L'Ufficio di Stato Civile inoltra la documentazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, oppure indirizza l'interessato presso la Procura medesima, fornendo allo stesso copia integrale dell'atto da rettificare assieme agli eventuali documenti in possesso dell'ufficio.
punto
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
D.P.R. 396/2000 "Nuovo regolamento dello Stato Civile".
Reclami ricorsi opposizioni
Chiunque intenda promuovere:
- la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito;
- la formazione di un atto omesso;
- la cancellazione di un atto indebitamente registrato;
- opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento;
- la rettificazione di un atto dello stato civile
deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l).
I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia e a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.