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Iscrizione di italiani residenti estero - A I R E

Servizio attivo

Dettagli

A seguito del trasferimento della propria residenza all'estero il cittadino italiano può chiedere l'iscrizione in A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero)

A chi è rivolto

Ai cittadini italiani residenti all'estero.

Descrizione

A seguito del trasferimento della propria residenza all'estero il cittadino italiano può chiedere l'iscrizione in A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero).

Come fare

A seguito del trasferimento della propria residenza all'estero il cittadino italiano può chiedere l'iscrizione in A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero).

Cosa serve

Cittadinanza italiana

Dimora abituale all'estero di durata superiore a 12 mesi, non dovuta all'esercizio di occupazioni stagionali.

Per ottenere l'iscrizione all'A.I.R.E. del Comune di Scandicci sono necessari:

  • ultima residenza prima dell'espatrio a Scandicci, oppure
  • atto di nascita trascritto a Scandicci, oppure
  • residenza di un parente o di un ascendente convivente a Scandicci
  • documento di identità valido
  • autocertificazione relativa all'esatto indirizzo estero di precedente dimora abituale

Cosa si ottiene

Iscrizione residenti estero Aire.

Tempi e scadenze

30
days
dalla richiesta del Consolato

Quanto costa

Nessun costo.

Accedi al servizio

Municipio

Sede del Comune

Piazzale della Resistenza,1 - 50018 Scandicci

Vincoli

La validità è illimitata o fino a nuova iscrizione in Italia.

Ulteriori informazioni

Per l'iscrizione in AIRE, un cittadino italiano residente a Scandicci deve:

  • dare comunicazione al Consolato d'Italia competente per territorio che trasmette la richiesta di iscrizione in AIRE al Comune,

oppure

  • dare comunicazione all'Ufficio Anagrafe alcuni giorni prima del trasferimento.

A seguito di tale comunicazione, viene avviata la pratica di cancellazione per emigrazione all'estero, con conseguente iscrizione all'AIRE del Comune.

Una volta che il cittadino è arrivato nel Paese estero deve comunque entro 90 giorni recarsi al Consolato Italiano competente per territorio e rendere la dichiarazione di trasferimento.

La dichiarazione di trasferimento all'estero può essere resa anche on line attraverso il portale dei servizi consolari.

Attenzione:

Se il cittadino dichiara il trasferimento all'estero direttamente al Consolato italiano, l'iscrizione all'A.I.R.E. decorre dalla data di presentazione della dichiarazione all'Ufficio Consolare.

Se prima di espatriare presenta la dichiarazione all'Ufficio A.I.R.E. , l'iscrizione in AIRE si effettua dall'arrivo del modello consolare con decorrenza dalla data in cui il cittadino ha reso la dichiarazione al Comune.

Se entro un anno il Comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all'A.I.R.E., sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.

Eventuali variazioni d'indirizzo e di stato civile devono essere comunicate tempestivamente al Consolato Italiano d'appartenenza.

Per il rilascio di Carta d'Identità, Passaporto o certificazioni varie il cittadino iscritto A.I.R.E. si deve rivolgere al Consolato.

L'iscrizione all'A.I.R.E. è obbligatoria in caso di soggiorno all'estero di durata superiore a dodici mesi.

In caso di rimpatrio è necessario recarsi presso il Comune Italiano nel quale si intende risiedere per iscriversi all'anagrafe.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Servizi Demografici

Il Comune di Scandicci, attraverso i Servizi Demografici, svolge diverse tipologie di servizi: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Statistica.

Normativa di riferimento

Legge 470/1988

D.P.R. 223/1989

D.P.R. 323/1989

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami: al responsabile dei Servizi Demografici Dott.ssa Beatrice Agnoletti

Ricorsi: nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.

La competenza giuridizionale è attribuita al giudice ordinario

Ultimo aggiornamento:

29/08/2025, 09:45