Riconoscimento di figli naturali
Dettagli
Il riconoscimento avviene presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita o del Comune di residenza dei genitori.
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A chi è rivolto
A tutti i genitori che hanno la necessità di riconoscere figli naturali, cioè nati da una coppia non sposata.
Descrizione
Si tratta del riconoscimento di maternità o paternità relativo a figli naturali, cioè nati da una coppia non sposata.
Il riconoscimento avviene presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita o del Comune di residenza dei genitori.
Riconoscimento di figlio nascituro
Entrambi i genitori naturali possono riconoscere il figlio prima della nascita, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile con certificazione del medico della ASL che attesta lo stato di gravidanza.
Riconoscimento di figlio naturale, successivo alla denuncia di nascita
Entrambi o uno solo dei genitori possono riconoscere il figlio in un momento successivo alla dichiarazione di nascita, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o di residenza.
La dichiarazione in entrambi i casi deve essere resa dal genitore o dai genitori naturali, che devono avere compiuto 16 anni.
Come fare
Fissare un appuntamento per la dichiarazione presso l'Ufficio stato civile utilizzando i contatti indicati nell'apposita sezione di questa scheda informativa.
Cosa serve
Presentarsi con documento in corso di validità. Qualora il figlio da riconoscere sia maggiore di anni 16 occorre anche la sua presenza con documento d'identità valido. Non occorre ulteriore documentazione poiché i documenti necessari vengono acquisiti d'ufficio dall'Amministrazione.
Cosa si ottiene
Aggiornamento dichiarazione di nascita dell'interessato.
Tempi e scadenze
Accedi al servizio
Vincoli
Nel caso di riconoscimento paterno successivo al riconoscimento materno, i genitori devono richiedere al Tribunale l'attribuzione del cognome al bambino, indicando nella domanda la propria scelta.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Art. 254 del Codice Civile.
Legge 151/1975 e successive modifiche.
D.P.R. 396/2000 "Nuovo regolamento dello Stato Civile".
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami: al responsabile dei Servizi Demografici Dott.ssa Beatrice Agnoletti.
Ricorsi: entro 30 giorni dalla data dell'atto o dal mancato accoglimento della richiesta, entro 30 giorni al Tribunale per i Minori.