Separazione e divorzi dinanzi all'ufficiale di stato civile
Separazione personale, cessazione degli effetti civili di matrimonio o scioglimento del matrimonio davanti all'Ufficiale di Stato Civile
Dettagli
A chi è rivolto
I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a condizione che:
- non ci siano figli minori nati dal loro matrimonio, o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti
- l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Va pertanto esclusa la competenza dell'Ufficiale di Stato Civile quando i coniugi devono regolamentare l'uso della casa coniugale l'assegno di mantenimento o qualunque altra utilità economica.
Descrizione
I coniugi possono concludere davanti all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso in cui abbiano celebrato a suo tempo un matrimonio religioso), nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, limitatamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento tra i coniugi.
L'assistenza di un avvocato per ciascuna delle parti è facoltativa.
Requisiti del richiedente
L'accordo davanti all'ufficiale di stato civile non è consentito in presenza di:
- figli minori dei coniugi;
- figli maggiorenni incapaci o portatori di un handicap grave ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/1992;
- figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (devono ad esempio escludersi dichiarazioni relative al trasferimento tra i coniugi di diritti reali su beni mobili o immobili, all'uso della casa coniugale, all'assegno di mantenimento ), mentre è possibile stabilire la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o divorzile.
L'accordo può riguardare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, soltanto nei casi previsti dall'art. 3 della legge 898/1970 (di cui il principale è rappresentato dal fatto che siano decorsi almeno 6 mesi dalla prima udienza di comparizione davanti al magistrato).
Come fare
La competenza alla ricezione dell'accordo può essere a scelta:
- del Comune di iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- del Comune di trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
- del Comune di residenza di uno dei coniugi.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio e cioè il decorso di tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.
Cosa serve
Documenti di identità e modello ISTAT, pubblicato in questa pagina.
Cosa si ottiene
Redazione atto di Separazione o divorzio.
Tempi e scadenze
Quanto costa
All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto al Comune di Scandicci il diritto fisso pari a € 16,00. che potrà essere pagato:
- con bonifico bancario intestato a Comune di Scandicci
- c/c postale 00161505 intestato al Comune di Scandicci - Servizio Tesoreria (indicare nella causale: Legge 10/11/2014 n.162)
- direttamente presso la Tesoreria Comunale
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere presentata al momento della presentazione di fronte all’ufficiale di stato civile per la dichiarazione
Procedure collegate all'esito
I coniugi devono telefonare all'ufficio di stato civile o inviare una mail indicando i loro dati, il comune di attuale residenza ed allegando i documenti di identità. Ritenuta la propria competenza a procedere e espletata l'istruttoria, l'ufficiale di stato civile darà un appuntamento durante il quale viene compilato e sottoscritto l'accordo con il quale i coniugi rendono la dichiarazione che vogliono separararsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento o modificare le condizioni di separazione o di divorzio.
Da questa data decorre il termine di 6 mesi di separazione legale necessario per poter chiedere il divorzio.
Dopo aver ricevuto le dichiarazioni dei coniugi, l'ufficiale di Stato Civile fissa un ulteriore appuntamento - successivo di almeno trenta giorni - per la conferma dell'accordo.
Se i coniugi non si presentano a questo secondo appuntamento l'accordo non è confermato.
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162
