A chi è rivolto
E' soggetto al pagamento dell’IMU il possessore di immobili intendendo per tali i fabbricati, iscritti o iscrivibili in catasto, le aree fabbricabili e i terreni agricoli (ad eccezione di quelli individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14.06.1993 e dal successivo Allegato A del Regolamento Comunale) e sia proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, enfiteusi, uso, superficie, abitazione sugli stessi.
Sono parimenti soggetti passivi IMU il coniuge assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli; il concessionario di beni demaniali; il locatario, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Non è dovuta l'imposta per l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali i proprietari sono comunque soggetti al pagamento dell'imposta beneficiando di una detrazione di € 200,00.
Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Come fare
L'imposta deve essere calcolata dal contribuente anche utilizzando il PROGRAMMA DI CALCOLO messo a disposizione dal Comune di Scandicci.
La base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto è determinata applicando alla rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie A ( escluso A/10) E C/2, C6 e C/7
- 140 per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie B e C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D/5
- 80 per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie A/10
- 65 per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D escluso D/5
- 55 per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie C/1
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.
Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, comma 51 L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
Per le aree fabbricabili, e in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione e di interventi di recupero la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il Comune di Scandicci determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine di limitare il potere di accertamento dell'Ente qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, con l'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso.
Cosa serve
Per il calcolo dell'IMU occorre disporre della rendita catastale del fabbricato, del valore venale in comune commercio dell'area fabbricabile o del reddito domenicale per i terreni agricoli anche non coltivati (ad eccezione di quelli individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14.06.1993 e dall'Allegato A del Regolamento Comunale).
Cosa si ottiene
Una volta effettuato il calcolo si ottiene un documento di pagamento F24 sia per l' acconto che per il saldo con il quale si può procedere al pagamento dell'imposta dovuta.
Tempi e scadenze
Quanto costa
Annualmente il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni approva le aliquote e le detrazioni IMU necessarie per il calcolo dell'Imposta che possono essere consultate sul sito del Comune di Scandicci o su quello del MEF).
Immobili concessi in comodato gratuito: Aliquota 0,76 per cento
In base al vigente regolamento comunale IMU, articolo 13, e alle aliquote IMU deliberate per l'anno 2025, è applicata un'aliquota dello 0,76 per cento nei seguenti casi:
- Il contribuente soddisfa tutti i requisiti per l'abbattimento della base imponibile ( vedi riduzioni);
- Il contribuente non soddisfa tutti i requisiti descritti per l'abbattimento della base imponibile, ma soltanto i seguenti:
- grado di parentela tra comodante e comodatario in linea retta entro il 1° grado ( genitori-figli);
- il comodatario(utilizzatore) ha compiuto la maggiore età ed è residente nell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito.
N.B. Per fruire della sola aliquota agevolata per l'unità immobiliare e la/le pertinenza/e ( un C/2, un C/6 e un C/7) il comodante deve presentare all'Ufficio Entrate del Comune di Scandicci entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, a pena di decadenza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che rimane valida per gli anni successivi, sempre che non si verifichino variazioni. La dichiarazione non è necessaria nei casi di contratto di comodato registrato.
Nel caso di immobili a destinazione abitativa concessi in comodato che soddisfino sia i requisiti di cui al punto 1 che al punto 2, l’IMU è pertanto determinata applicando l'aliquota del 7,6 per mille sulla base imponibile abbattuta del 50%. Nel caso di immobili a destinazione abitativa concessi in comodato che non soddisfino uno o più dei requisiti di cui al punto 1 o 2, l’IMU è determinata applicando l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille sull’intera base imponibile.
Si precisa che le agevolazioni per comodato gratuito non si possono applicare nel caso venga stipulato un contratto di locazione, anche avente oggetto una porzione dell'unità immobiliare.
Immobili locati a canone concordato: Aliquota 0,6 per cento
In base all'articolo 14 del Regolamento Comunale IMU e alle aliquote IMU deliberate per l'anno 2025, è applicata un'aliquota agevolata deliberata dal Consiglio Comunale nei seguenti casi:
- il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 09/12/1998 n. 431 in base agli Accordi territoriali definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, incluse le relative pertinenze.
- l'unità immobiliare a destinazione abitativa è data in locazione a titolo di abitazione principale, intendendosi per tale quale di residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare.
N.B. per usufruire dell'aliquota agevolata per l'unità immobiliare e la/le pertinenza/e ( un C/2, un C06 e un C/7) il contribuente deve presentare all'Ufficio Entrate del Comune di Scandicci entro il 16 dicembre, a pena di decadenza, dell'anno per il quale viene richiesta l'agevolazione e nel caso di variazioni, modifiche, cessazioni o proroghe, dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando i modelli predisposti dall'ufficio.
L'aliquota agevolata può essere applicata alle abitazioni di proprietà sia di soggetti fisici che di soggetti giuridici, fino al limite massimo di 3= unità locate, oltre tale limite può essere applicata la sola riduzione d'imposta.
La riduzione di imposta e/o l'aliquota agevolata decorrono dalla data in cui sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti.
Per la corretta applicazione dell'accordo territoriale la zonizzazione del Comune di Scandicci può essere consultata al link https://www2.comune.scandicci.fi.it/mapper_pub/map.phtml?config=locazioni_17.
Riduzioni:
Immobili concessi in comodato gratuito: è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU (ai sensi dall'art. 1, comma 747, lettera c) della legge 27.12.2019 n°160) a favore di coloro che concedono in comodato gratuito un immobile a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che lo utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7) a condizione che sussistano tutti i seguenti requisiti:
- grado di parentela tra comodante e comodatario in linea retta entro il 1°grado (genitori-figli);
- il comodatario (utilizzatore) deve adibire l'alloggio ad abitazione principale, ossia vi deve dimorare e risiedere anagraficamente;
- il comodante (proprietario)deve risiedere anagraficamente a Scandicci;
- il comodante (proprietario) non deve possedere in tutta Italia, neppure in percentuale, altri immobili ad uso abitativo ad eccezione della propria abitazione principale;
- entrambi gli immobili, ossia quello concesso in comodato e l'abitazione principale del comodante, non devono appartenere alle categorie catastali A1, A8, A9;
- il contratto di comodato per l'alloggio e la/le pertinenze (un C/2, un C/6 e un C/7) deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
N.B. Il comodante se possiede i requisiti indicati non deve presentare alcuna dichiarazione al Comune di Scandicci per l’applicazione della riduzione, deve soltanto registrare il contratto presso l’Agenzia delle entrate.
Il beneficio descritto si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma soltanto in presenza di figli minori.
Immobili locati a canone concordato: per le unità immobiliari adibite ad uso abitativo e le relative pertinenze che vengono locate con contratto a "canone concordato" ai sensi dell'art.2, comma 3, della L. 431/1998, è prevista la riduzione al 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ( ai sensi dell'art.1 comma 760 Legge 160/2019). La riduzione al 75% dell'Imposta è prevista anche per i contratti di natura transitoria e per studenti universitari di cui all'articolo 5 L. 431/1998.
N.B. Il locatario non deve presentare alcuna dichiarazione al Comune di Scandicci per l'applicazione della sola riduzione, deve soltanto registrare il contratto presso l'Agenzia delle Entrare.
Residenti all'Estero (AIRE): la legge 178/2020 ha introdotto la riduzione al 50% dell'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nello Stato e valida solo se pensionati nello Stato estero di residenza, con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
Immobile storico od artistico e per fabbricati inagibili o inabitabili: per i fabbricati di interesse storico od artistico di cui all'art.10 del codice D.Lgs. n.42/2004 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni la base imponibile è ridotta del 50%.
N.B. ai fini dell'applicazione della riduzione per inagibilità/inabitabilità deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta. In particolare l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art.5, comma 6 del D.Lgs.504/92 e pertanto l'imposta deve essere determinata sul valore dell'area edificabile. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
Esenzioni:
sono esenti dal pagamento IMU i beni dello Stato, degli Enti Locali e deli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati a compiti istituzionali, i fabbricati destinati all'esercizio del culto, ad usi culturali, i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali, nonché gli edifici utilizzati da Enti non commerciali per lo svolgimento di attività di assistenza, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive con modalità non commerciali.
N.B. Per attività non commerciale si intende: per l'attività didattica quella resa a titolo gratuito o dietro pagamento di un corrispettivo di importo che copre solo una parte del costo effettivo del servizio; per l'attività sanitaria assistenziale si intende quella resa in convenzione con un Ente pubblico ( Stato, Regione, Comune) gratuitamente o dietro pagamento degli importi previsti dalla Legge per la partecipazione alla spesa (ticket).
Nel caso di utilizzazione mista l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile.
Nel caso in cui non sia possibile procedere in tal senso, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale, risultante da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure per la presentazione della suddetta dichiarazione sono stabilite con Decreto del Ministero e delle Finanze del 24.04.2024.
- sono esenti anche gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
sono considerate abitazioni principali e pertanto non soggette a imposta le abitazioni previste dall'art 1, comma 741, lettera c, della L. 160/2019.
N.B. il contribuente, nel caso in cui ricorrano le condizioni per la fruizione dei benefici di cui ai punti c) ed e) della lettera c) del comma 741 richiamato, deve presentare la dichiarazione su modello ministeriale all'Ufficio Entrate del Comune entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'Imposta.
- dal 1° gennaio 2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e per i quali sia stata presentata la dichiarazione su modello ministeriale(beni merce).
Dichiarazione
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione sull'apposito modello ministeriale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Sono escluse dall'obbligo dichiarativo le variazioni di abitazione principale collegate alla variazione di residenza anagrafica; le variazioni di valore imponibile conseguenti a variazioni catastali; la costituzione e l'esercizio del diritto reale di abitazione del coniuge superstite sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze a seguito di successione, ai sensi dell'art. 540 c.c a condizione che il coniuge superstite risulti anagraficamente residente nell'unità immobiliare in questione alla data di apertura della successione e che la stessa sia di proprietà del defunto o in comunione tra i coniugi.
La dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modello approvato con Decreto del 24.04.2024; il modello e le relative istruzioni sono scaricabili all'indirizzo https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU/decreti-ministeriali/.
N.B Gli Enti non commerciali (ENC) devono presentare annualmente la dichiarazione entro il 30 giugno al Comune sul cui territorio insistono gli immobili di cui sono in possesso utilizzando il modello approvato con Decreto MEF 24.04.2024 esclusivamente con modalità telematica.
Modalità di pagamento: il pagamento dell'imposta può essere effettuato dal contribuente tramite modello F24 indicando il codice catastale B962 del Comune di Scandicci in corrispondenza degli importi da versare riferiti agli immobili posti in questo Comune.
L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non sono dovuti versamenti se l'imposta da versare per l'intero anno risulta uguale o inferiore a € 12,00.
I cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, nel caso in cui non riescano ad effettuare il versamento con modello F24, possono provvedere con un bonifico utilizzando il codice iban IT28Y0306938085100000046001 e il codice BIC BCITITMM e indicando nella causale il codice fiscale o la partita IVA del contribuente, l'annualità di riferimento, l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.
Pagamento in ritardo: il contribuente che sia in corso in una o più violazioni delle disposizioni relative al versamento del tributo, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo13 D.Lgs 472/1997 e successive modificazioni. In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.
Dilazione di pagamento: Il contribuente al quale è stato notificato un avviso di accertamento, divenuto esecutivo, può richiederne il pagamento dilazionato utilizzando il modello predisposto dall'ufficio.
La dilazione è concessa nel seguente numero di rate mensili:
a. fino a euro 100,00: nessuna rateizzazione;
b. da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
c. da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
e. da euro 6.000,01 a euro 100.000,00: fino a trentasei rate mensili;
f. oltre euro 100.000,01: fino a sessanta rate mensili.
La dilazione non è ammessa nel caso in cui il contribuente abbia proposto ricorso contro l'avviso di accertamento o abbia presentato istanza di accertamento con adesione. Nel caso di avviso di accertamento per omessa o infedele dichiarazione, la presentazione dell'istanza di rateizzazione si configura come adesione all'accertamento.
Il mancato pagamento nel termine della prima rata comporta la decadenza della dilazione. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
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