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Approvazione variante normativa al vigente Regolamento Urbanistico

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Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 26.10.2010 ha approvato una variante normativa al vigente Regolamento Urbanistico che integra la disciplina contenuta all’art. 11 delle “Norme per l’Attuazione”, con una specifica disposizione riferita alla voce “Hmax = Altezza massima dei fabbricati (mi)” nelle zone soggette a rischio idraulico.

Detta variante era stata adottata con deliberazione C.C. n. 96 del 22.07.2010. A seguito della relativa pubblicazione non sono pervenute osservazioni entro il termine fissato (4.10.2010).

Il contenuto della variante è risultato pienamente confermato in sede di approvazione in quanto non modificato rispetto all’adozione.

Si riporta di seguito lo stato variato della definizione “Hmax  =  Altezza massima dei fabbricati (ml)” contenuta nel citato art. 11 delle “Norme per l’Attuazione” (è evidenziata in grassetto la parte aggiunta al testo originario a seguito della variante):

Hmax  =  Altezza massima dei fabbricati (ml)

È la maggiore tra le altezze dei vari prospetti, misurata come dislivello tra l’impostare della copertura piana o inclinata e la linea di base di ciascun prospetto. Non si considerano ai fini del calcolo i prospetti la cui linea di base si collochi ad una quota inferiore a quella del piano di campagna originario.

Nel caso di coperture con pendenza superiore al 30%, nel computo delle altezze deve essere aggiunta la maggiore altezza raggiunta dalla falda inclinata rispetto all’altezza raggiungibile con la pendenza del 30%.

Le altezze massime prescritte dal Regolamento Urbanistico, possono essere motivatamente incrementate nelle aree con pericolosità idraulica medio bassa (3ai), medio-alta (3bi) o elevata (4i) di cui all'art. 52, e nelle aree a pericolosità idraulica elevata (P.I.3) o molto elevata (P.I.4) di cui all'art. 53. L'incremento - della misura minima indispensabile a garantire il rispetto delle prescrizioni di messa in sicurezza idraulica dell'intervento progettato, senza determinare aumento di pericolosità per le aree adiacenti - è consentito solo a condizione che sia garantito un corretto inserimento dell'intervento nel contesto insediativo di riferimento, con specifica considerazione delle caratteristiche planoaltimetriche del medesimo, e che non venga a determinarsi il superamento dei limiti di superficie utile lorda (Sul) o di volume (V) fissati dal Regolamento Urbanistico per l'area di intervento.

Posto che:

  • il Regolamento Urbanistico fissa il limite di altezza massima degli edifici prendendo a riferimento la quota naturale del piano di campagna;
  • il rispetto delle norme a tutela del rischio idraulico, dovuto per alcuni ambiti del territorio comunale, impone che il piano di calpestio degli edifici sia posto ad una quota di sicurezza sopraelevata rispetto al piano di campagna.

In fase di attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico è emersa un’incertezza interpretativa riguardo al rapporto tra la quota del battente idraulico di riferimento (ovvero la soglia oltre la quale l’intervento risulta in sicurezza idraulica e pertanto presa a riferimento per il calcolo dell’altezza da terra del piano di calpestio degli edifici) e la misura massima di altezza dei fabbricati imposta dallo strumento urbanistico.

In mancanza di una specifica disposizione di raccordo, un’interpretazione restrittiva delle citate disposizioni poteva dar luogo a soluzioni progettuali anomale nonché compromettere in alcuni casi la realizzazione del dimensionamento complessivo previsto dal Regolamento Urbanistico.

La variante approvata consente di incrementare il limite di altezza massimo degli edifici prescritto dal Regolamento Urbanistico nelle aree con pericolosità idraulica medio bassa, medio alta, elevata o molto elevata, della misura minima indispensabile a garantire il rispetto delle prescrizioni di messa in sicurezza idraulica dell'intervento progettato, a condizione che sia garantito un corretto inserimento dell'intervento nel contesto insediativo di riferimento.

L’integrazione normativa oggetto della variante permette di realizzare interventi in piena sicurezza idraulica dando completa attuazione alle previsioni del Regolamento Urbanistico.

La deliberazione di approvazione della variante (C.C. n. 122/2010) e la Relazione Tecnica ad essa allegata, oltre ad essere scaricabili dalla presente pagina, sono visionabili presso il Servizio “Pianificazione Territoriale e Urbanistica / Edilizia Pubblica” (2° piano del Palazzo Comunale).

La variante è divenuta efficace a far data dal 01/12/2010 a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. n. 48, parte II del relativo avviso di approvazione.

Elaborati:

Per informazioni

Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica/Edilizia Pubblica
Tel. 055/7591248 – 055/7591202
E-mail: urbanistica@comune.scandicci.fi.it

Orario di apertura al pubblico:

  • martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00
  • giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Garante della comunicazione

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Tel. 055/7591202
E-mail: c.rettori@comune.scandicci.fi.it

Pubblicata Giovedì 18 Novembre 2010 14:53
Ultimo aggiornamento Giovedì 13 Gennaio 2011 09:11