Castello dell'Acciaiolo

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UN BENE DI INTERESSE PARTICOLARMENTE IMPORTANTE

 Il Comune di Scandicci è il proprietario dell’immobile denominato castello dell’Acciaiolo per acquisto fattone con atto di compravendita sottoposto a condizione sospensiva negativa (prelazione statale) rogato dal notaio Massimo Cavallina di Firenze in data 12 novembre 1998 n. 67469 di repertorio e n. 15036 di fascicolo, registrato a Firenze il 25.11.1998 e successivo atto di accertamento (di non avveramento della condizione) rogato dal notaio Massimo Cavallina in data 16 febbraio 1999 e repertoriato al n. 67764 fascicolo 15197 registrato a Firenze il giorno 08.03.1999.

L'immobile è stato dichiarato bene di interesse particolarmente importante ai sensi della L. 1089/39, D.M. Segretario di Stato per la pubblica Istruzione del 10.10.1972, notificato agli allora proprietari il 09.11.1972 e successivamente confermato con notifica del Soprintendente per i Beni ambientali ed architettonici delle Province di Firenze, Prato e Pistoia in data 4.11.1993.

Il vincolo è stato trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari di Firenze il 25 novembre 1972 ai nn. 17201, 17202, 17203 del registro particolare (si precisa ai fini storici che è trascritto in data 12.06.1944 al n. 1163/1434 del registro particolare il provvedimento di vincolo in favore del Ministero dell’Educazione Nazionale).

 

 DESTINAZIONE D’USO

 Il castello dell’Acciaiolo è stato ristrutturato anche tramite i finanziamenti derivanti dal programma denominato “Docup Ob. 2 2000 – 2006. Misura 2.6 – Infrastrutture per la formazione e l’impiego. Azione 2.6.1 - Strutture per la formazione” e tramite quelli derivanti dalla deliberazione n. 36 approvata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 3 maggio 2002 . “Misura 3 – APQ “Infrastrutture per lo sviluppo locale “ – Investimenti a favore dei settori della ricerca e della formazione” in virtù dei quali sussiste il vincolo di scopo che destina il Castello dell’Acciaiolo alle attività di formazione, impiego e ricerca.

In data 20 novembre 2001, con deliberazione della Giunta comunale n. 416, avente ad oggetto “Castello dell’Acciaiolo: approvazione della relazione programmatica illustrativa relativa al progetto di restauro”, sono state individuate le destinazioni dei singoli locali del Castello.

In data 19 settembre 2006, con deliberazione della Giunta comunale n. 171 è stato preso atto del vincolo di destinazione dell’immobile alle attività di formazione, impiego e ricerca, centro polifunzionale della pelletteria derivante dai finanziamenti pubblici ricevuti per il restauro del Castello dell’Acciaiolo.

Il Comune di Scandicci ha provveduto ad affidare a terzi parte dei locali del castello dell’Acciaiolo.

 

GESTIONE DELLA SALA CONFERENZE (EX LIMONAIA)

 La Giunta comunale, in data 25 febbraio 2010, ha approvato la deliberazione n. 35, avente ad oggetto “Castello dell’Acciaiolo, stima dei Rimborsi e disciplinare per uso temporaneo della sala Conferenze ed annessi”, con tale deliberazione la Giunta ha approvato i principi di condotta per l’uso temporaneo della ex limonaia imposti sia dai vincoli di destinazione d’uso derivanti dai finanziamenti ricevuti per il restauro del castello dell’Acciaiolo che dalla normativa inerente i beni culturali ed ambientali. I principi di condotta per l’uso temporaneo della ex limonaia sono stati posti all’attenzione della Regione Toscana.

 REGOLE COMPORTAMENTALI PER L’USO TEMPORANEO DELLA SALA CONFERENZA E DEGLI ANNESSI

Art. 1

Il castello dell’Acciaiolo è stato ristrutturato anche tramite i finanziamenti derivanti dal programma denominato “Docup Ob. 2 2000 – 2006. Misura 2.6 – Infrastrutture per la formazione e l’impiego. Azione 2.6.1 - Strutture per la formazione” e tramite quelli derivanti dalla deliberazione n. 36 approvata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 3 maggio 2002 . “Misura 3 – APQ “Infrastrutture per lo sviluppo locale “ – Investimenti a favore dei settori della ricerca e della formazione” in virtù dei quali sussiste il vincolo di scopo che destina il Castello dell’Acciaiolo alle attività di formazione, l’impiego e ricerca.

Art. 2

La sala conferenze e gli annessi potranno essere dati in uso per la finalità di formazione, l’impiego e ricerca di cui ai citati finanziamenti che questo Ente ha ricevuto per il restauro del Castello dell’Acciaiolo, a soggetti pubblici e privati.

La sala conferenze e gli annessi potranno essere dati in uso in via temporanea con il patrocinio di questo Ente a soggetti pubblici e privati per scopi che non abbiano fine di lucro ed aventi carattere di orientamento professionale, di valorizzazione del territorio e di promozione culturale e scientifica.

Art. 3

Il soggetto giuridico che intende usare temporaneamente la sala conferenze e gli annessi del castello dell’Acciaolo deve indirizzare al Sindaco del Comune di Scandicci una istanza con la quale richiede di patrocinare l’attività/manifestazione /corso/ evento che intende effettuare.

Il comune di Scandicci autorizza l’uso temporaneo della sala conferenza e degli annessi con atto di indirizzo approvato dalla Giunta prima dell’attività/manifestazione /corso/ evento.

Art. 4

Nell’istanza dovrà essere indicato chiaramente il termine iniziale e finale dell’uso temporaneo nonché il cronogramma della attività (sia quelle inerenti l’attività/manifestazione /corso/ evento che quelle inerenti l’allestimento e lo sgombero dei locali) e dei sopralluoghi.

Art. 5

L’uso della sala conferenze e degli annessi in via temporanea è effettuato alle seguenti condizioni:

-Deposito presso il settore Parchi di una polizza Assicurativa per danni a cose (per la sala conferenze il minimo è di 2.500.000,00 € );

-Deposito presso il settore Parchi di una polizza Assicurativa, per danni a persone (minimo 1.500.000,00 €) .

-Stipulazione dell’atto di uso temporaneo con i contenuti indicati nell’allegata scrittura privata

-Redazione e sottoscrizione in contraddittorio dello stato di accertamento (ex ante ed ex post dell’attività/manifestazione /corso/ evento.) fotografico.

-Deposito di Progetto – relazione tecnica delle attività che si è intenzionati a svolgere e gli altri documenti necessari per il rilascio del Nulla Osta della Soprintendenza (secondo i criteri e documenti indicati dalla soprintendenza)

-Deposito di una marca da bollo da 14,62 € necessaria per la richiesta del nulla osta alla soprintendenza competente.

-Indicazione del soggetto giuridico deve indicare il responsabile – referente del progetto che sarà titolato a sottoscrivere tutti gli atti;

-Indicazione del soggetto che sarà presente durante l’attività/manifestazione /corso/ evento.

-Rispetto del limite massimo di accesso contemporaneo di 99 persone nelle sala conferenze

Art. 6

La sala conferenze e gli annessi saranno dati in uso temporaneo, con i limiti sopra indicati, secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste.

L’uso temporaneo della sala conferenze e degli annessi può essere revocato per motivi di necessità dell’Amministrazione. In caso di revoca dell’uso non è ammesso alcun risarcimento o indennizzo, né sarà ammesso esperire azioni di rivalsa per spese o altre sostenute in proprio.

I fruitori della sala conferenze e degli annessi presentando l’istanza al Sindaco di richiesta dell’uso della sala conferenze e degli annessi rinunciano a, in caso di revoca, risarcimenti o indennizzi, esperire azioni di rivalsa per spese.

Art. 7

Il rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione dovrà essere corrisposto all’Amministrazione mediante versamento effettuato alla Tesoreria comunale.

Art. 8

L’uso temporaneo della sala conferenza può essere gratuito in caso di attività comunali con patrocinio dell’Amministrazione Comunale aventi carattere istituzionale e/o che perseguano un fine istituzionale ritenuto meritevole di patrocinio.

Il patrocinio gratuito ha ad oggetto l’uso della sala conferenze residuando a carico del fruitore le seguenti spese:

-utenze (energia elettrica gas e acqua)

-pulizia dei locali (almeno due volte alla settimana)

-guardiania

-spese dell’onorario del tecnico elettricista nominato dall’Ente all’interno del proprio personale

-spese dell’onorario del tecnico abilitato per la gestione delle attrezzature tecniche della sala conferenza

Art. 9

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni che possono essere cagionati a terzi durante l’uso della sala Conferenze ed annessi per responsabilità degli utilizzatori.

Art. 10

Eventuali danni alla sala Conferenze ed agli annessi dovranno essere risarciti all’Amministrazione Comunale.

Art. 11

L’uso temporaneo della sala conferenze è subordinato all’accettazione integrale della presente disciplina e di quanto indicato negli allegati. 


Documentazione richiesta dalla Soprintendenza per i Beni ambientali ed architettonici delle Province di Firenze, Prato e Pistoia per il rilascio del nulla osta

 

Pubblicata Lunedì 07 Giugno 2010 12:14
Ultimo aggiornamento Giovedì 13 Dicembre 2012 11:54