Attestato di regolarità del soggiorno e Attestato permanente
Dettagli
A chi è rivolto
- l'Attestato di regolarità del soggiorno (o attestato di soggiorno a tempo indeterminato) può essere richiesto da tutti i cittadini dell'Unione Europea che al momento della richiesta dimostrino il possesso dei requisiti di regolarità del soggiorno.
- l'Attestato di soggiorno permanente può essere richiesto da tutti i cittadini dell'Unione Europea che dimostrino di avere almeno 5 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia. Questo tipo di attestato può essere richiesto anche dai cittadini Britannici già residenti in Italia al 31.12.2020 in possesso dei requisiti a quella data o in data successiva.
La continuità viene comunque mantenuta in caso di:
- assenze fino a sei mesi l’anno;
- assenze di durata superiore nei casi di assolvimento di obblighi militari o fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti come gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato Ue o in un Paese terzo.
Nei 5 anni di soggiorno deve essere dimostrata la legalità del soggiorno, ossia che il richiedente sia sempre stato in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 7 del D.lgs 30/2007, ovvero:
- lavoratore subordinato o autonomo nello Stato (dimostrabile con qualsiasi mezzo di prova). Per i periodi di inattività a seguito di conclusione di un precedente rapporto di lavoro, è fondamentale produrre la documentazione che dimostri l’iscrizione al centro per l’impiego;
- persona che dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo che copra tutti i rischi sul territorio nazionale: le risorse economiche sono oggetto di autodichiarazione mentre l’assicurazione sanitaria dev’essere regolarmente stipulata e coprire tutti i rischi sul territorio nazionale. La copertura sanitaria è anche documentata da alcuni modelli internazionali: S1 (ex E106), E109 (o E37) E 120, E121 (o E33) o, infine, con l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale;
- familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare in base a uno dei due punti precedenti. Sono familiari: il coniuge o l’unito civilmente (anche in base a una legge straniera); i figli minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner (la vivenza a carico è autocertificata); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner (la vivenza a carico è autocertificata).
Descrizione
I cittadini appartenenti all'Unione Europea, per dimostrare di aver soggiornato legalmente sul territorio italiano, come previsto dal D. Lgs 30/2007, possono richiedere, al Comune di attuale residenza, il rilascio dell'attestato di regolarità del soggiorno (attestazione di soggiorno a tempo indeterminato) o l'attestato di soggiorno permanente per se stessi e/o per minori.
L'Attestato di regolarità del soggiorno (o attestato di soggiorno a tempo indeterminato) viene rilasciato al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica o in un momento successivo, purché sussistano i requisiti di regolarità del soggiorno. Tale attestato non è un'autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato, ma è la prova che, al momento del suo rilascio, l'interessato ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
L'Attestato di soggiorno permanente può essere richiesto dopo almeno 5 anni consecutivi di soggiorno legale in Italia indipendentemente dall'iscrizione anagrafica, ossia che nel nel corso dei cinque anni di soggiorno il richiedente abbia mantenuto i requisiti previsti dal D.Lgs 30/2007 (lavoro dipendente o autonomo, reddito di pensione, polizza sanitaria con la dichiarazione di risorse economiche, dimostrare di essere familiare di un cittadino U.E.). La richiesta può essere presentata anche dai cittadini Britannici già residenti in Italia al 31.12.2020.
Come fare
Per il rilascio dell'attestazione occorre presentarsi presso il servizio Puntocomune liberamente in orario di apertura al pubblico o su appuntamento dal lunedì al venerdì o esclusivamente su appuntamento il sabato mattina.
Cosa serve
Per l'attestato di regolarità del soggiorno:
- documento di riconoscimento in corso di validità
- documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di soggiorno legale e continuativo al momento della richiesta
Per l'attestato di soggiorno permanente:
- documento di riconoscimento in corso di validità
- documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di soggiorno legale e continuativo sul territorio per 5 anni
Cosa si ottiene
Attestato di regolarità del soggiorno e Attestato permanente
Tempi e scadenze
rilascio immediato a sportello
Quanto costa
- 16 euro di bollo da pagare in modo virtuale (con bancomat o carta direttamente in ufficio tramite PagoPa) per la richiesta di attestazione
- 16 euro da pagare in modo virtuale per il rilascio dell'attestato allo sportello
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30
Circ. Min. Interno n. 45/2007
