Imposta di soggiorno
Dettagli
L’imposta è corrisposta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Scandicci, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
L’applicazione dell’imposta nel Comune di Scandicci decorre dal 1 Giugno 2026.
A chi è rivolto
L’imposta è corrisposta da coloro, non residenti nel Comune di Scandicci, che alloggiano nelle strutture ricettive che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.
Descrizione
Presupposto dell'Imposta
Presupposto è il pernottamento nelle strutture ricettive che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Scandicci, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.
Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono ospitalità turistica. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, residenze turistiche alberghiere, affittacamere, agriturismi, aree di sosta camper/caravan, bed and breakfast, campeggi, case e appartamenti per vacanze, ostelli, residenze d’epoca. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva le locazioni turistiche brevi definite ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, esercitate anche in forma imprenditoriale.
Esenzioni
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente, e i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital. L’esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente e il periodo interessato;
c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario. L’applicazione dell’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura, da parte dell’interessato, del provvedimento adottato dall’autorità competente per l’evento;
d) i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n.104/92 e per un accompagnatore. L’applicazione dell’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura, da parte dell’interessato, di un’attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii, su modello predisposto dall’Amministrazione Comunale.
e) i dipendenti delle strutture ricettive che ivi soggiornano per esclusive esigenze lavorative. L’applicazione dell’esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii, su modello predisposto dall’Amministrazione comunale.
f) gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Firenze. L’esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di un’attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii, su modello predisposto dall’ufficio, avente ad oggetto l’iscrizione all’Ateneo fiorentino per l’anno accademico in corso.
Riduzioni
Possono richiedere la riduzione del 50 per cento dell’imposta di soggiorno:
a. gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
b. gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Per coloro che soggiornano per motivi di lavoro nel territorio del Comune di Scandicci ed effettuano ripetuti e sistematici pernottamenti all’interno del mese solare nella medesima struttura, l’imposta si applica limitatamente ai primi 5 giorni di pernottamento
Come fare
I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse mediante consegna di ricevuta che avrà valore legale in caso di accertamenti e verifiche. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Scandicci dell’imposta di soggiorno dovuta su base trimestrale, entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre, tramite la piattaforma digitale PagoPA. Nel caso di scadenza in giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Cosa serve
Il numero degli ospiti e il numero dei pernottamenti soggetti ad imposta.
Cosa si ottiene
La rendicontazione periodica e il calcolo dell’imposta di soggiorno.
Tempi e scadenze
Il gestore:
- ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione Comunale per ogni trimestre solare , entro il quindicesimo giorno successivo alla fine del trimestre, il numero dei soggetti che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, le riduzioni applicate, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La comunicazione trimestrale deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti.
Tale comunicazione non assolve il gestore da obblighi dichiarativi dovuti ad altri enti, quali la Città Metropolitana sul portale Turismo 5 o la Questura sul portale Alloggiati Web.
-effettua il versamento al Comune di Scandicci dell’imposta di soggiorno dovuta su base trimestrale, entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre, tramite la piattaforma digitale PagoPA.
-entro il 30 giugno dell'anno successivo presentazione della dichiarazione annuale telematicamente tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate.
Per il primo anno di applicazione dell’imposta la comunicazione dovrà essere presentata per il secondo trimestre solare entro il 15 luglio 2026 e per i trimestri successivi nei termini previsti dalla stessa disposizione.
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Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
