Amministrazione
Atti e documenti
Informazioni Referendum 17 aprile 2016
REFERENDUM ABROGATIVO 17 APRILE 2016
QUANDO SI VOTA
domenica 17 aprile 2016 dalle 7,00 alle 23,00
QUESITO REFERENDARIO
Il quesito, sul quale dovranno esprimersi gli elettori, si riferisce all'abrogazione della norma che prevede che i permessi e le concessioni già rilasciati durino fino all'esaurimento dei giacimenti ed è così formulato: "Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2016)", limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale"?".
MODALITA' DI VOTO
Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Scandicci, che hanno compiuto il 18° anno di età entro il 17 aprile 2016
Non è prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto da parte di persone aventi cittadinanza straniera seppure di uno Stato membro dell'Unione Europea
Italiani all'estero
I cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali e residenti all'estero votano, di norma, per corrispondenza, a meno che non abbiano esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, dandone comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare competente entro il decimo giorno successivo alla indizione del Referendum. Il termine è scaduto il 16 marzo 2016.
Coloro che non hanno esercitato tale opzione, anche se in Italia nei giorni delle votazioni, non possono in alcun modo essere ammessi al voto.
I cittadini italiani residenti all´estero, che votano per corrispondenza, ricevono, al proprio domicilio estero, un plico contenente le quattro schede relative ai quattro quesiti referendari, un certificato elettorale, una busta bianca, una busta preaffrancata con l´indirizzo del Consolato ed un libretto contenente il testo della Legge recante “Norme sul diritto di voto dei cittadini italiani residenti all´estero”.
Tessera elettorale personale, insieme a:
Carta d'identità o altro documento di identificazione (con fotografia) rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, per esempio:
Patente
Passaporto
Libretto di pensione
Tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale
Tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché convalidata da un comando militare.
COSA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO DELLA TESSERA ELETTORALE.
Chi ha smarrito o deteriorato la tessera elettorale deve recarsi personalmente, con un documento di identità valido, all'Ufficio Elettorale per richiederne un duplicato presso l’ufficio elettorale negli orari sotto indicati:
dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle 12,30 orario ordinario
e con aperture straordinarie:
da venerdì 15 aprile a sabato 16 aprile dalle 9,00 alle 18,00
domenica 17 aprile dalle 7,00 alle 23,00
RILASCIO CARTE DI IDENTITA’ – APERTURE STRAORDINARIE
Per consentire agli elettori sprovvisti di valido documento di identificazione di ottenere il rilascio della carta di identità, l'UFFICIO ANAGRAFE, è aperto straordinariamente per il solo rilascio di carte di identità il giorno delle votazioni con il seguente orario:
domenica 17 aprile dalle 7,00 alle 22,30
AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO:
In occasione del Referendum del 17 aprile p.v., gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire di specifiche agevolazioni di viaggio che sono riconosciute ed applicate dagli enti o società che gestiscono i vari servizi di trasporto.
Per accedere alle agevolazioni collegate allo svolgimento della competizione elettorale, il cittadino deve dimostrare di effettuare il viaggio per recarsi a votare: pertanto il viaggio si dovrà svolgere entro i tempi che indica il Ministero dell'Interno una volta stipulati gli accordi con le compagnie di trasporto o con i gestori della rete autostradale.
In genere, sono previste agevolazioni diversificate per i viaggi ferroviari e via mare, alcune agevolazioni per l'acquisto d biglietti aerei e per il pedaggio autostradale, tutte soggette a specifiche condizioni e limitazioni che sono esplicitate nella Circolare ministeriale di seguito allegata.
L'elettore dovrà presentare, oltre ad un documento di identità valido:
- in occasione del viaggio di andata: dovrà presentare la tessera elettorale o la cartolina-avviso o la dichiarazione del Consolato italiano attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto;
-in occasione del viaggio di ritorno: dovrà presentare la tessera elettorale regolarmente vidimata con il bollo della sezione e la data della votazione o, in mancanza, una dichiarazione del presidente del seggio che attesti l'avvenuta votazione.
Scarica la circolare ministeriale sulle agevolazioni di viaggio (1.54 MB)
Scarica la circolare ministeriale sulle ulteriori agevolazioni di viaggio (876.13 KB)
CASI PARTICOLARI DI VOTO:
Gli elettori ricoverati in luoghi di cura possono chiedere al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, di votare nel luogo di degenza. Al momento del voto, dovranno esibire, insieme alla tessera elettorale, l'attestazione rilasciata dal sindaco dell'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti ammessi a votare nel luogo di ricovero.
I detenuti aventi diritto al voto possono chiedere di votare nel luogo di detenzione al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti,. Al momento del voto, dovranno esibire, oltre alla tessera elettorale, anche l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi dei detenuti ammessi a votare nei luoghi di detenzione.
Servizio di trasporto ai seggi riservato alle persone non deambulanti
Anche quest'anno sarà in funzione il servizio gratuito a cura di HUMANITAS con pulmino attrezzato per il trasporto dal domicilio al seggio elettorale e viceversa riservato agli elettori che hanno difficoltà motorie, telefonando allo 055/7591343 per prendere appuntamento.
VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE - Legge 7 maggio 2009, n. 46
Ai sensi della normativa sopra citata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale). Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare, si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio della regione cui è elettore.
Tale diritto può essere esercitato da chi ha presentato in Comune nei terminila richiesta indirizzata al Sindaco in cui è manifestata le volontà del voto a domicilio (il modello può essere reperito presso l'Ufficio elettorale), corredata dalla certificazione rilasciata dalla Asl non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente le elezioni, e da copia della tessera elettorale.
ESERCIZIO DEL VOTO ASSISTITO
Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere da soli il proprio voto hanno diritto di essere accompagnati all'interno della cabina elettorale da un accompagnatore di fiducia scelto fra gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica perché li assista nella espressione del voto. Per poter essere assistiti da un accompagnatore di fiducia l'elettore può richiedere all'Ufficio Elettorale del Comune l'annotazione permanente di avente diritto al voto assistito che consiste nell''apposizione del timbro AVD sulla propria tessera elettorale personale. Tale annotazione ha valore permanente ed evita all'elettore di doversi munire della apposita certificazione medica in occasione di ogni consultazione elettorale.
Gli interessati potranno richiedere l'apposizione di detto timbro presentando la seguente documentazione:
- documento di identità,
- tessera elettorale personale rilasciata dal Comune,
certificato medico attestante l'impossibilità ad esprime personalmente il diritto di voto.
Gli elettori non vedenti che vogliono essere ammessi al voto assistito è sufficiente che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria "ciechi civili" ed è riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07. Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.