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Ampliamento volumetrico / sopraelevazione
Gli ampliamenti volumetrici sono suddivisi dalla normativa vigente in varie tipologie.
Per verificare in quale tipologia rientra l’intervento che intendi realizzare scegli una delle voci sotto elencate:
Definizione
Gli interventi denominati ‘addizioni funzionali’ consistono in modifiche alla sagoma di un edificio esistente entro il limite del 20% del volume esistente. Se la porzione aggiuntiva supera il 20% del volume esistente l’intervento costituisce ‘addizione volumetrica’.
Le modifiche alla sagoma denominate ‘addizioni funzionali’ possono consistere - a titolo di esempio - in interventi quali:
- rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile;
- realizzazione di servizi igienici, qualora carenti, in aderenza all’edificio esistente;
- creazione di volumi tecnici, scale, ascensori, in aderenza all’edificio esistente;
- creazione di autorimesse pertinenziali in aderenza all’edificio esistente.
Le modifiche alla sagoma denominate ‘addizioni funzionali’ non possono determinare la creazione di nuove unità immobiliari.
Nel Regolamento Urbanistico Comunale le ‘addizioni funzionali’ sono definite dall’art. 27 delle Norme.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 380/2001: art. 3, co. 1, lett. e.1)
- L.R. 1/2005: art. 79 co. 2, lett. d), punto 3)
Su quali edifici si possono realizzare tali interventi?
Trattasi di interventi consentiti dal Regolamento Urbanistico di Scandicci solo su determinate classi di edifici, di seguito elencate:
- Classe 3 (limitatamente a casistiche specifiche riguardanti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)
- Classe 4 (limitatamente a casistiche specifiche)
- Classe 5 (max 100 mc di volume aggiuntivo per lotto urbanistico)
- Classe 6 (max 150 mc di volume aggiuntivo per lotto urbanistico)
- Classe 7 (max 200 mc di volume aggiuntivo per lotto urbanistico)
- Classe 8 (max 200 mc di volume aggiuntivo per lotto urbanistico)
- Classe 9 (incrementi differenziati per le diverse tipologie di edifici)
- Classe 10 (incrementi differenziati per le diverse tipologie di edifici)
- Classe 11 (limitatamente a casistiche specifiche)
- Classe 12 (nel rispetto di determinate condizioni)
- Classe 13 (nel rispetto di determinate condizioni)
Non è consentita la realizzazione di addizioni funzionali sugli edifici di Classe 1 e 2, né sui manufatti identificati con la sigla ‘VS’ e ‘TL’.
Per verificare la classificazione dell’edificio sul quale si intende realizzare una ‘addizione funzionale’ consulta le tavole di Liv. C del Regolamento Urbanistico
Cosa fare?
Per la realizzazione di ‘addizioni funzionali’ è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato, per verificare la conformità dell’intervento con la normativa vigente e verificare inoltre il rispetto delle distanze minime di legge tra edifici e delle distanze rispetto ai confini.
La realizzazione di una ‘addizione funzionale’ presuppone la presentazione al Comune di una richiesta di permesso di costruire (PdC).
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AVVERTENZE:
- se l’edificio ricade in area soggetta a tutela paesaggistica dovrà essere inoltrata al Comune una preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica. Per verificare se l’edificio sul quale si intende realizzare una ‘addizione funzionale’ ricade in area soggetta a tutela paesaggistica consulta le tavole E01 ed E03 del Regolamento Urbanistico
- se l’immobile oggetto di intervento è vincolato come ‘bene culturale’ (in quanto edificio o complesso edilizio di interesse storico e/o architettonico) qualsiasi addizione funzionale - anche riferita a porzioni incongrue e/o prive di interesse storico o architettonico - è subordinato al preventivo nulla-osta della competente Soprintendenza. Per verificare se l’immobile è vincolato come bene culturale consulta la tavola Pv4 del Piano Strutturale
Definizione
Gli interventi denominati ‘addizioni volumetriche’ consistono in modifiche alla sagoma di un edificio esistente oltre il limite del 20 % del volume esistente.
Le modifiche alla sagoma denominate ‘addizioni volumetriche’ possono consistere - a titolo di esempio - in interventi quali:
- rialzamento del tetto al fine di realizzare un sottotetto abitabile;
- realizzazione o ampliamento di locali abitabili o agibili;
- creazione di autorimesse pertinenziali in aderenza all’edificio
Le modifiche alla sagoma denominate ‘addizioni volumetriche’ possono determinare la creazione di nuove unità immobiliari.
Nel Regolamento Urbanistico Comunale le ‘addizioni volumetriche’ sono definite dall’art. 28 delle Norme
Riferimenti normativi
- D.P.R. 380/2001: art. 3, co. 1, lett. e.1), e.6)
- L.R. 1/2005: art. 78 co. 2, lett. g)
Su quali edifici si possono realizzare tali interventi?
Trattasi di interventi consentiti dal Regolamento Urbanistico di Scandicci solo su determinate classi di edifici, di seguito elencate:
- Classe 5 (max 100 mc di volume aggiuntivo per lotto urbanistico)
- Classe 6 (max 150 mc di volume aggiuntivo per lotto urbanistico)
- Classe 7 (max 200 mc di volume aggiuntivo per lotto urbanistico)
- Classe 8 (max 200 mc di volume aggiuntivo per lotto urbanistico)
- Classe 9 (incrementi differenziati per le diverse tipologie di edifici)
- Classe 10 (incrementi differenziati per le diverse tipologie di edifici)
- Classe 11 (limitatamente a casistiche specifiche)
- Classe 12 (nel rispetto di determinate condizioni)
- Classe 13 (nel rispetto di determinate condizioni).
Per verificare la classificazione dell’edificio sul quale si intende realizzare una ‘addizione volumetrica’ consulta le tavole di Liv. C del Regolamento Urbanistico
Cosa fare?
Per la realizzazione di ‘addizioni volumetriche’ è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato, per verificare la conformità dell’intervento con la normativa vigente e verificare inoltre il rispetto delle distanze minime di legge tra edifici e delle distanze rispetto ai confini.
La realizzazione di una ‘addizione volumetrica’ presuppone la presentazione al Comune di una richiesta di permesso di costruire (PdC).
AVVERTENZE:
- se l’edificio ricade in area soggetta a tutela paesaggistica dovrà essere inoltrata al Comune una preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica. Per verificare se l’edificio sul quale si intende realizzare una ‘addizione volumetrica’ ricade in area soggetta a tutela paesaggistica consulta le tavole E01 ed E03 del Regolamento Urbanistico
- se l’area oggetto di intervento è vincolata come ‘bene culturale’ (in quanto edificio o complesso edilizio di interesse storico e/o architettonico) qualsiasi addizione volumetrica - anche riferita a porzioni incongrue e/o prive di interesse storico o architettonico - è subordinato al preventivo nulla-osta della competente Soprintendenza. Per verificare se l’immobile è vincolato come bene culturale consulta la tavola Pv4 del Piano Strutturale
Sopraelevazioni
Definizione
Gli ampliamenti volumetrici mediante sopraelevazione di edifici esistenti sono da ricondursi a:
- addizioni funzionali, qualora la porzione aggiuntiva rientri entro il limite del 20% del volume esistente e non determini la creazione di nuove unità immobiliari
- addizioni volumetriche, qualora la porzione aggiuntiva superi il limite del 20% del volume esistente, ovvero determinino la creazione di nuove unità immobiliari
Riferimenti normativi
- D.P.R. 380/2001: art. 3, co. 1, lett. e.1), e.6)
- L.R. 1/2005: art. 78 co. 2, lett. g) -art. 79, co. 2, lett. d), punto 3)
Per individuare gli elementi essenziali che consentono di distinguere le due diverse tipologie di ‘addizioni’ consultare l’art. 27 e l’art. 28 delle Norme per l’attuazione del Regolamento Urbanistico.
Su quali edifici si possono realizzare le sopraelevazioni?Trattasi di interventi consentiti dal Regolamento Urbanistico di Scandicci solo su determinate classi di edifici, di seguito elencate:
Per verificare la classificazione dell’edificio sul quale si intende realizzare una ‘sopraelevazione’ consulta le tavole di Liv. C del Regolamento Urbanistico
Cosa fare?
Per la realizzazione di una ‘sopraelevazione’ è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato, per verificare la conformità dell’intervento con la normativa vigente e verificare inoltre il rispetto delle distanze minime di legge tra edifici e delle distanze rispetto ai confini.
La realizzazione di una ‘sopraelevazione’ presuppone la presentazione al Comune di una richiesta di permesso di costruire (PdC).
AVVERTENZE:
- se l’edificio ricade in area soggetta a tutela paesaggistica dovrà essere inoltrata al Comune una preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica. Per verificare se l’edificio sul quale si intende realizzare una ‘sopraelevazione’ ricade in area soggetta a tutela paesaggistica consulta le tavole E01 ed E03 del Regolamento Urbanistico.
- se l’immobile oggetto di intervento è vincolato come ‘bene culturale’ (in quanto edificio o complesso edilizio di interesse storico e/o architettonico) qualsiasi intervento di ‘sopraelevazione’ - anche riferita a porzioni incongrue e/o prive di interesse storico o architettonico - è subordinato al preventivo nulla-osta della competente Soprintendenza. Per verificare se l’immobile è vincolato come bene culturale consulta la tavola Pv4 del Piano Strutturale