Amministrazione
Atti e documenti
Altre tipologie d’intervento
La normativa vigente disciplina ulteriori tipologie di intervento urbanistico - edilizio.
Per verificare in quale tipologia rientra l’intervento che intendi realizzare scegli una delle voci sotto elencate:
- Ristrutturazione urbanistica
- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
- Infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato
- Depositi di merci o di materiali e/o realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto, che comportino l'esecuzione di lavori con trasformazione permanente del suolo inedificato
- Opere di reinterro e scavo non connesse all’edificazione o alla conduzione dei fondi agricoli
- Esposizione o deposito di merci o materiali all’aperto senza trasformazione permanente del suolo inedificato
Ristrutturazione urbanistica
Definizione:
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica consistono in un insieme sistematico di interventi edilizi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio di un insediamento (o di parte di esso) con un altro diverso.
Tale complesso di interventi può anche determinare la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 380/2001: art. 3, co. 1, lett. f)
- L.R. 1/2005: art. 78, co. 1, lett. f)
Dove si possono realizzare tali interventi?
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono consentiti nelle aree individuate dal Regolamento Urbanistico e denominate Aree ‘RQ’/Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali, ai sensi dell’art.4 delle Norme del Regolamento Urbanistico;
Per verificare l’ubicazione delle aree ‘RQ’ consulta la tavola di Liv. A del Regolamento Urbanistico.
La disciplina delle aree ‘RQ’ è definita da apposite ‘schede normative e di indirizzo progettuale’ contenute nell’Allegato ‘B’ delle norme.
Cosa fare?
Un intervento di ristrutturazione urbanistica nelle aree ‘RQ’ presuppone la preventiva approvazione, da parte dell’Amm.ne Comunale, di specifici Piani Attuativi (art. 20) o Progetti Unitari Convenzionati (art. 21): pertanto è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato per predisporre la proposta di Piano Attuativo (o Progetto Unitario Convenzionato) e per verificare la conformità dell’intervento con la normativa vigente.
Una volta approvato il Piano Attuativo (o Progetto Unitario convenzionato) da parte del Consiglio Comunale, la realizzazione di nuovi edifici residenziali presuppone la preventiva stipula di una convenzione e la presentazione di una o più istanze di permesso di costruire (PdC).
AVVERTENZE:
- se l’area interessata dall’intervento ricade in area soggetta a tutela paesaggistica dovrà essere inoltrata al Comune una preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica. Per verificare se l’edificio ricade in area soggetta a tutela paesaggistica consulta le tavole E01 ed E03 del Regolamento Urbanistico
- se l’area di intervento comprende immobili vincolati come ‘beni culturali’ (es: edifici di interesse storico e/o architettonico) l’intervento di ristrutturazione urbanistica è subordinato al preventivo nulla-osta della competente Soprintendenza.Per verificare se l’area è vincolata come bene culturale consultare la tavola Pv4 del Piano Strutturale
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
(se realizzate da soggetti diversi dal Comune)
Definizione:
Gli interventi consistono nella realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (parcheggi pubblici, strade, fognature, illuminazione pubblica, rete idrica, parchi pubblici) e secondaria (asili, scuole, chiese, attrezzature di interesse pubblico e collettivo in genere) eseguite da soggetti diversi dal Comune.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 380/2001: art. 3, co. 1, lett. e.2)
- L.R. 1/2005: art. 78, co. 1, lett. c)
Su quali aree si possono realizzare tali interventi?
Le opere sopra indicate, sono consentite nelle aree di seguito elencate:
- Aree cimiteriali e relative fasce di rispetto
- Aree ad edificazione speciale per standard
- Aree per strutture private di interesse pubblico e collettivo
Per verificare se la porzione di terreno che ti interessa ricade in una delle aree sopra indicate consulta la cartografia di Liv. A del Regolamento Urbanistico.
Qualora le opere di urbanizzazione ricadano all’interno delle Aree ‘TR’/Trasformazione degli assetti insediativi e/o delle Aree RQ/riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali sono disciplinate direttamente dai Piani Attuativi o dai Progetti Unitari, secondo le disposizioni contenute nella specifica ‘scheda normativa e di indirizzo progettuale’ di cui all’ Allegato ‘B’ delle norme.
Cosa fare?Per la realizzazione di opere di urbanizzazione, è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato, per verificare la conformità dell’intervento con la normativa vigente.
L’esecuzione di tali opere presuppone la presentazione al Comune di una richiesta di permesso di costruire (PdC).
AVVERTENZE:
- se l’area interessata dall’intervento ricade in area soggetta a tutela paesaggistica dovrà essere inoltrata al Comune una preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica. Per verificare se l’area ricade in area soggetta a tutela paesaggistica consulta le tavole E01 ed E03 del Regolamento Urbanistico;
- se l’area di intervento comprende immobili vincolati come ‘beni culturali’ (in quanto correlata ad immobili di interesse storico e/o architettonico) l’esecuzione delle opere di urbanizzazione è subordinato al preventivo nulla-osta della competente Soprintendenza.Per verificare se l’area è vincolata come bene culturale consultare la tavola Pv4 del Piano Strutturale.
Definizione
Gli interventi consistono nella realizzazione di infrastrutture viarie, di trasporto e tecnologiche con relativi servizi e impianti attuati mediante opere che determinano una trasformazione permanente di suolo inedificato.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 380/2001: art. 3, co. 1, lett. e.3)
- L.R. 1/2005: art. 78, co. 1, lett. d)
Su quali aree si possono realizzare tali interventi?
Le opere sopra indicate, sono consentite nelle aree di seguito elencate:
- Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori
- Linea della tramvia veloce e attrezzature connesse
- Impianti per la distribuzione dei carburanti
- Aree per attrezzature, impianti e infrastrutture di interesse sovracomunale
- Aree a destinazione pubblica ricadenti in parchi di interesse sovracomunale
- Percorsi ciclabili
Per verificare se la porzione di terreno che ti interessa ricade in una delle aree sopra indicate consulta la cartografia di Liv. A del Regolamento Urbanistico.
Sono inoltre consentite - alle condizioni stabilite dalle norme del Regolamento Urbanistico - le seguenti opere:
- Linee di metanodotto e di oleodotto
- Reti ed impianti per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica
Cosa fare?
Per la realizzazione di infrastrutture e impianti con trasformazione permanente di suolo inedificato, è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato, per verificare la conformità dell’intervento con la normativa vigente.
L’esecuzione di tali opere presuppone la presentazione al Comune di una richiesta di una permesso di costruire (PdC).
AVVERTENZE:
- se l’area interessata dall’intervento ricade in area soggetta a tutela paesaggistica dovrà essere inoltrata al Comune una preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica. Per verificare se l’area ricade in area soggetta a tutela paesaggistica consulta le tavole E01 ed E03 del Regolamento Urbanistico
- se l’area di intervento comprende immobili vincolati come ‘beni culturali’ (in quanto correlata ad immobili di interesse storico e/o architettonico) l’esecuzione delle opere di urbanizzazione è subordinato al preventivo nulla-osta della competente Soprintendenza.Per verificare se l’area è vincolata come bene culturale consultare la tavola Pv4 del Piano Strutturale
Definizione
Trattasi di interventi finalizzati all’occupazione di un’area per utilizzarla come esposizione o deposito merci o materiali (con eventuale realizzazione di manufatti a supporto dell’attività), o realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto mediante l’esecuzione di opere che comportano una trasformazione permanente di suolo inedificato.
Riferimenti normativi
-
D.P.R. 380/2001: art. 3, co. 1, lett. e.7)
-
L.R. 1/2005: art. 78, co. 1, lett. e)
Su quali aree si possono realizzare tali interventi?
Le opere sopra indicate, sono consentite nelle aree di seguito elencate:
- Tessuti produttivi di tipo promiscuo
- Tessuti produttivi saturi
- Tessuti produttivi consolidati
- Insediamenti produttivi di grande dimensione
- Aree per il deposito o l’esposizione di merci e/o materiali all’aperto
- Aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione
Per verificare se la porzione di terreno che ti interessa ricade in una delle aree sopra indicate consulta le cartografie di Liv. A e Liv. C del Regolamento Urbanistico.
Per ulteriori dettagli consultare gli artt. 126, 127, 128, 129, 170, 171 della normativa del Regolamento Urbanistico.
Cosa fare?
Per la realizzazione di deposito di merci o materiali all’aperto con trasformazione permanente del suolo inedificato, è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato, per verificare la conformità dell’intervento con la normativa vigente.
L’esecuzione di tali opere presuppone la presentazione al Comune di una richiesta di un permesso di costruire (PdC).
AVVERTENZE:
-
se l’area interessata dall’intervento ricade in area soggetta a tutela paesaggistica dovrà essere inoltrata al Comune una preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica. Per verificare se l’area ricade in area soggetta a tutela paesaggistica consulta le tavole E01 ed E03 del Regolamento Urbanistico
Opere di reinterro e scavo
non connesse all’edificazione o
alla conduzione dei fondi agricoli
Definizione
Trattasi di movimenti di terra non pertinenti all’attività agricola e non connesse all’edificazione
Riferimenti normativi
- D.P.R. 380/2001: art. 22, co. 1
- L.R. 1/2005: art. 79, co. 1, lett. b)
Su quali aree si possono realizzare tali interventi?
In linea generale le opere sopra indicate sono consentite - con opportune limitazioni e condizioni - in tutte aree del territorio comunale, ad eccezione di quelle di seguito elencate:
- Ambiti perifluviali (art. 40 delle norme del Regolamento Urbanistico)
- Aree sensibili di fondovalle (art. 67 delle norme del Regolamento Urbanistico)
Per verificare se la porzione di terreno che ti interessa ricade in una delle aree sopra indicate consulta le cartografie di Liv. B del Regolamento Urbanistico.
Cosa fare?
Per la realizzazione di interventi di reinterro e scavo non connesse all’edificazione o alla conduzione dei fondi agricoli è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato, per verificare la conformità dell’intervento con la normativa vigente.
L’esecuzione di tali opere presuppone la presentazione al Comune di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
AVVERTENZE:
- se l’area è soggetta a tutela paesaggistica e le opere comportano una modifica percepibile dello stato dei luoghi dovrà essere inoltrata al Comune una preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica. Per verificare se l’area sulla quale si intende eseguire le opere ricade in area soggetta a tutela paesaggistica consulta le tavole E01 ed E03 del Regolamento Urbanistico;
- se l’area oggetto di intervento è vincolata come ‘bene culturale’ (in quanto correlata ad immobili di interesse storico e/o architettonico) la realizzazione delle opere è subordinata al preventivo nulla-osta della competente Soprintendenza. Per verificare se l’area è vincolata come bene culturale consultare la tavola Pv4 del Piano Strutturale
o materiali all’aperto,
senza trasformazione permanente
del suolo inedificato
Definizione
Trattasi di interventi finalizzati all’occupazione di un’area per utilizzarla come esposizione o deposito merci o materiali, senza che venga attuata alcuna alterazione permanente del suolo.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 380/2001: art. 22, co. 1
- L.R. 1/2005: art. 79, co. 1, lett. e)
Su quali aree si possono realizzare tali interventi?
Le opere finalizzate all’esposizione o deposito di merci o materiali all’aperto, senza trasformazione permanente del suolo in edificato, sono consentite nelle aree di seguito elencate:
- Tessuti produttivi di tipo promiscuo
- Tessuti produttivi saturi
- Tessuti produttivi consolidati
- Insediamenti produttivi di grande dimensione
- Aree per il deposito o l’esposizione di merci e/o materiali all’aperto
- Aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione
Per verificare se la porzione di terreno che ti interessa ricade in una delle aree sopra indicate consulta le cartografie di Liv. A del Regolamento Urbanistico.
Per ulteriori dettagli consultare gli artt. 126, 127, 128, 129, 170, 171 della normativa del Regolamento Urbanistico.
Cosa fare?
Per la realizzazione di deposito di merci o materiali all’aperto, senza trasformazione permanente del suolo inedificato è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato, per verificare la conformità dell’intervento con la normativa vigente.
L’esecuzione di tali opere presuppone la presentazione al Comune di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
AVVERTENZE:
-
se l’area è soggetta a tutela paesaggistica e le opere comportano una modifica percepibile dello stato dei luoghi dovrà essere inoltrata al Comune una preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica. Per verificare se l’area sulla quale si intende eseguire le opere ricade in area soggetta a tutela paesaggistica consulta le tavole E01 ed E03 del Regolamento Urbanistico;