Realizzazione di nuovi edifici

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Gli interventi di nuova edificazione possono dar luogo a varie tipologie di nuovi edifici.
Per verificare in quale tipologia rientra l’intervento che intendi realizzare scegli una delle voci sotto elencate:

 

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Realizzazione di nuovo edificio residenziale   interventi

Definizione     Definizione

La realizzazione di un nuovo edificio residenziale rientra tra gli interventi che determinano una sostanziale trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio

 

Riferimenti normativi     normativa

      

Dove si possono realizzare tali interventi?     edifici

Gli interventi di nuova edificazione a destinazione residenziale sono consentiti nelle aree individuate dal Regolamento Urbanistico e di seguito indicate:

Per verificare l’ubicazione delle aree ‘TR’ e ‘CP’ consulta le tavole di Liv. A del Regolamento Urbanistico.

La disciplina delle aree ‘TR’ e ‘CP’ è definita da apposite ‘schede normative e di indirizzo progettuale’ contenute nell’Allegato ‘B’ delle norme.

 

Cosa fare?     Geometra

La realizzazione di un nuovo edificio residenziale nelle aree ‘TR’ presuppone la preventiva approvazione, da parte dell’Amm.ne Comunale, di specifici Piani Attuativi (art. 20) o Progetti Unitari Convenzionati (art. 21): pertanto è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato per predisporre la proposta di Piano Attuativo (o Progetto Unitario Convenzionato) e per verificare la conformità dell’intervento con la normativa vigente.

Una volta approvato il Piano Attuativo (o Progetto Unitario convenzionato) da parte del Consiglio Comunale, la realizzazione di nuovi edifici residenziali presuppone la preventiva stipula di una convenzione e la presentazione di una o più istanze di permesso di costruire (PdC).

 

Nelle aree ‘CP’ la realizzazione di un nuovo edificio residenziale presuppone direttamente la presentazione al Comune di una richiesta di permesso di costruire (PdC).

 

AVVERTENZE:

  • se l’area interessata dall’intervento ricade in area soggetta a tutela paesaggistica dovrà essere inoltrata al Comune una preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica. Per verificare se l’edificio ricade in area soggetta a tutela paesaggistica consulta le tavole E01 ed E03 del Regolamento Urbanistico.

 

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Realizzazione di nuovo edificiointerventi

non residenziale


Definizione     Definizione

La realizzazione di un nuovo edificio non residenziale rientra tra gli interventi che determinano una sostanziale trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio

 

Riferimenti normativi     normativa

 

Dove si possono realizzare tali interventi?     edifici

Gli interventi di nuova edificazione a destinazione non residenziale sono consentiti nelle aree individuate dal Regolamento Urbanistico e di seguito indicate:

Per verificare l’ubicazione delle aree ‘TR’, ‘CP’, ‘Tessuti produttivi consolidati’ e ‘Tessuti produttivi di grandi dimensioni’ consulta le tavole di Liv. A del Regolamento Urbanistico.

La disciplina delle aree ‘TR’ e ‘CP’ è definita da apposite ‘schede normative e di indirizzo progettuale’ contenute nell’Allegato ‘B’ delle norme.

 

Cosa fare?     Geometra

La realizzazione di un nuovo edificio non residenziale nelle aree ‘TR’ presuppone la preventiva approvazione, da parte dell’Amm.ne Comunale, di specifici Piani Attuativi (art. 20) o Progetti Unitari Convenzionati (art. 21): pertanto è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato per predisporre la proposta di Piano Attuativo (o Progetto Unitario Convenzionato) e per verificare la conformità dell’intervento con la normativa vigente.

Una volta approvato il Piano Attuativo (o Progetto Unitario convenzionato) da parte del Consiglio Comunale, la realizzazione di nuovi edifici non residenziali presuppone la preventiva stipula di una convenzione e la presentazione di una o più istanze di permesso di costruire (PdC).

 

Nelle altre aree diverse dalle aree ‘TR’ la realizzazione di un nuovo edificio non residenziale presuppone direttamente la presentazione al Comune di una richiesta di permesso di costruire (PdC).

 

 

AVVERTENZE:

  • se l’area interessata dall’intervento ricade in area soggetta a tutela paesaggistica dovrà essere inoltrata al Comune una preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica. Per verificare se l’edificio ricade in area soggetta a tutela paesaggistica consulta le tavole E01 ed E03 del Regolamento Urbanistico.

 

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Realizzazione di nuovointerventi annesso agricolo


Definizione     Definizione

Si definiscono ‘annessi agricoli’ le costruzioni destinate ad usi agricoli - produttivi o di supporto alle attività dell’azienda agricola e si distinguono in:
  • annessi agricoli stabili;
  • annessi agricoli fuori parametro.

Le caratteristiche degli ‘annessi agricoli’ sono definite dall’art. 4 delle Norme Regolamentari per il territorio rurale.

Gli ‘annessi agricoli’ non possono essere destinati e/o utilizzati come residenze o luoghi di ricreazione, neppure a titolo temporaneo o saltuario.

 

 

Riferimenti normativi     normativa

 

 

Chi può realizzare tali interventi e dove possono essere eseguiti?edifici


 

 

La realizzazione di ‘annessi agricoli stabili’ è consentita esclusivamente alle aziende agricole di ‘elevata’ o di ‘media capacità produttiva’ ai sensi dell’art. 139 della normativa del Regolamento Urbanistico.

La realizzazione di ‘annessi agricoli fuori parametro’ è consentita esclusivamente agli imprenditori agricoli titolari di ‘aziende minime’ ai sensi dell’art. 139 della normativa del Regolamento Urbanistico.

I nuovi ‘annessi agricoli’ sono consentiti nel territorio rurale come definito dall’art. 138 delle norme del Regolamento Urbanistico.

Per verificare se il terreno che ti interessa ricade in uno degli ambiti del territorio rurale consulta la cartografia di Livello A del Regolamento Urbanistico.

Per ulteriori dettagli consultare gli artt. 142 e 143 della normativa del Regolamento Urbanistico.

 

 

Cosa fare?      Geometra

La realizzazione di un nuovo ‘annesso agricolo stabile’ presuppone la preventiva approvazione da parte del Comune di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) ai sensi dell’art. 9 del  D.P.G.R. 5/R/2007, la stipula della relativa convenzione ed il rilascio di un permesso di costruire (PdC).

In tal caso l’azienda agricola deve rivolgersi ad un agronomo - per l’elaborazione del P.A.P.M.A.A. - e ad un professionista progettista per l’elaborazione del progetto edilizio in conformità con la normativa vigente.

La realizzazione di un nuovo ‘annesso agricolo fuori parametro’ presuppone la presentazione al Comune di una richiesta di permesso di costruire (PdC).

 

In tal caso l’azienda agricola deve rivolgersi ad un professionista progettista per l’elaborazione del progetto edilizio in conformità con la normativa vigente.

 

AVVERTENZE:

  • se l’area è soggetta a tutela paesaggistica dovrà essere inoltrata al Comune una preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica. Per verificare se l’area sulla quale si intende realizzare un ‘annesso agricolo’ ricade in area soggetta a tutela paesaggistica consulta le tavole E01 ed E03 del Regolamento Urbanistico.
  • se l’area oggetto di intervento è vincolata come ‘bene culturale’ (in quanto pertinenza di edificio o complesso edilizio di interesse storico e/o architettonico) la realizzazione di un nuovo ‘annesso agricolo’ è subordinato al preventivo nulla-osta della competente Soprintendenza. Per verificare se l’area è vincolata come bene culturale consultare la tavola Pv4 del Piano Strutturale

 

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Realizzazione di nuova serra fissa      interventi

Definizione:       Definizione

Si definiscono ‘serre fisse’ le serre realizzate con strutture durevoli, di tipo prefabbricato o eseguite in opera - senza elementi in elevazione in muratura - e stabilmente infisse al suolo. Sono destinate ad ospitare colture prodotte in condizioni climatiche artificiali. Non hanno limiti temporali di utilizzo.

 

Riferimenti normativi:      normativa

 

Chi può realizzare tali interventi e dove possono essere eseguiti?    edifici

 

 

 

La realizzazione di nuove serre fisse è consentita esclusivamente alle aziende agricole di ‘elevata’ o di ‘media capacità produttiva’ ai sensi dell’art. 139 della normativa del Regolamento Urbanistico

 

Le nuove serre fisse sono consentite esclusivamente nei seguenti ambiti del territorio rurale:

  • ambito territoriale AT1 “Fascia ripariale e pianura alluvionale del fiume Arno” (limitatamente alla parte esterna alla perimetrazione del Parco Fluviale dell’Arno di cui all’art. 82 della normativa del Regolamento Urbanistico)
  • ambito territoriale AT2 “Fascia ripariale e pedecollinare del Vingone e della Greve”

Per verificare se l’edificio o la porzione di terreno che ti interessa ricade in uno degli ambiti di cui sopra consulta le cartografie di Livello A del Regolamento Urbanistico.

Per ulteriori dettagli consultare l’art. 145 della normativa del Regolamento Urbanistico.

 

 

Cosa fare?     Geometra

La realizzazione di una nuova serra fissa presuppone la preventiva approvazione da parte del Comune di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.), ai sensi dell’art. 9 del  D.P.G.R. 5/R/2007, la stipula della relativa convenzione ed il rilascio di un permesso di costruire (PdC).

Per la realizzazione dell’intervento l’azienda agricola deve rivolgersi ad un agronomo - per l’elaborazione del P.A.P.M.A.A. - e ad un professionista progettista per l’elaborazione del progetto edilizio in conformità con la normativa vigente.

 

AVVERTENZE:

  • se l’area è soggetta a tutela paesaggistica dovrà essere inoltrata al Comune una preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica. Per verificare se l’area sulla quale si intende realizzare una ‘serra fissa’ ricade in area soggetta a tutela paesaggistica consulta le tavole E01 ed E03 del Regolamento Urbanistico
  • se l’area oggetto di intervento è vincolata come ‘bene culturale’ (in quanto pertinenza di edificio o complesso edilizio di interesse storico e/o architettonico) la realizzazione della nuova serra fissa è subordinata al preventivo nulla-osta della competente Soprintendenza. Per verificare se l’area è vincolata come bene culturale consultare la tavola Pv4 del Piano Strutturale

 

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Pubblicata Venerdì 17 Maggio 2013 12:23
Ultimo aggiornamento Martedì 25 Marzo 2014 13:20