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Atti e documenti
Demolizione e ricostruzione di un edificio o manufatto esistente
Gli interventi comportanti la preventiva demolizione di un edificio o manufatto esistente possono essere di varie tipologie.
Per verificare in quale tipologia rientra l’intervento che intendi realizzare scegli una delle voci sotto elencate:
- Demolizione senza ricostruzione
- Demolizione e fedele ricostruzione
- Sostituzione edilizia
- Demolizione e ricostruzione di manufatti pertinenziali
Demolizione senza ricostruzione
Trattasi di interventi di semplice demolizione di edifici o manufatti - purché non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione – considerati dalla normativa vigente opere di modesta incidenza sugli assetti territoriali.
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D.P.R. 380/2001: art. 22, co. 1
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L.R. 1/2005: art. 79 co. 1, lett. d)
Su quali edifici si possono realizzare tali interventi?
Trattasi di interventi consentiti dalla strumentazione comunale solo sugli edifici o manufatti ritenuti privi di interesse dal punto di vista storico o architettonico. Per tale ragione il Regolamento Urbanistico comunale:
- non consente la demolizione degli edifici o manufatti che rientrano nelle Classi nn. 1,2, 3, 4, 5;
- consente la demolizione degli edifici di Classe 6 solo a determinate condizioni.
Per verificare la classificazione dell’edificio o manufatto oggetto della programmata demolizione consulta le tavole di Liv. C del Regolamento Urbanistico
Cosa fare?
Per la realizzazione degli interventi di "demolizione senza ricostruzione" è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato, per verificare la conformità dell’intervento con la normativa vigente.
La realizzazione dell’intervento presuppone la preventiva presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
AVVERTENZE:
- se l’edificio o il manufatto ricade in area soggetta a tutela paesaggistica, per tali interventi dovrà essere inoltrata al Comune una preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica. Per verificare se l’edificio ricade in area soggetta a tutela paesaggistica consulta le tavole E01 ed E03 del Regolamento Urbanistico
- se l’immobile oggetto di intervento è vincolato come ‘bene culturale’ (in quanto edificio o complesso edilizio di interesse storico e/o architettonico) anche un semplice intervento di "demolizione senza ricostruzione" di elementi incongrui è subordinato al preventivo nulla-osta della competente Soprintendenza. Per verificare se l’immobile è vincolato come bene culturale consulta la tavola Pv4 del Piano Strutturale
Demolizione e fedele ricostruzione
Gli interventi volti alla demolizione con fedele ricostruzione degli edifici o di parti di essi consistono nella realizzazione di un edificio o di altro manufatto edilizio simile a quello preesistente in riferimento a:
- materiali, che devono risultare dello stesso tipo o di tipo analogo a quelli preesistenti, secondo le prescrizioni dei regolamenti comunali;
- collocazione e ingombro planivolumetrico (fatte salve le modifiche necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica)
Riferimenti normativi
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D.P.R. 380/2001: art. 3, co. 1, lett. d)
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L.R. 1/2005: art. 79 co. 2, lett. d), punto 1)
Nel Regolamento Urbanistico Comunale gli interventi sopra indicati sono annoverabili nella Ristrutturazione edilizia R4 ai sensi dell'art. 26 delle norme.
Su quali edifici si possono realizzare tali interventi?
Trattasi di interventi consentiti dal Regolamento Urbanistico di Scandicci solo su determinate classi di edifici di seguito elencate:
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Classe 6 (a condizione che nella ricostruzione siano eliminate le eventuali alterazioni dei caratteri originari dell’edificio)
Per verificare la Classe dell’edificio consulta le tavole di Liv. C del Regolamento Urbanistico
Cosa fare?
Per gli interventi di “demolizione con fedele ricostruzione” è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato, per verificare la conformità dell’intervento con la normativa vigente.
La realizzazione di un intervento di “demolizione con fedele ricostruzione” presuppone la presentazione al Comune di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
AVVERTENZE:
-
se l’edificio o il manufatto ricade in area soggetta a tutela paesaggistica, per tali interventi dovrà essere inoltrata al Comune una preventiva richiesta diautorizzazione paesaggistica. Per verificare se l’edificio ricade in area soggetta a tutela paesaggistica consulta le tavole E01 ed E03 del Regolamento Urbanistico
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se l’immobile oggetto di intervento è vincolato come ‘bene culturale’ (in quanto edificio o complesso edilizio di interesse storico e/o architettonico) l’intervento di "demolizione con fedele ricostruzione” è subordinato al preventivo nulla-osta della competente Soprintendenza. Per verificare se l’immobile è vincolato come bene culturale consulta la tavola Pv4 del Piano Strutturale
Sostituzione edilizia
Gli interventi di sostituzione edilizia sono quelli volti alla demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti e comportano:
- modifiche all’articolazione volumetrica dell’edificio;
- diverso posizionamento dell’edificio all’interno dell’area d’intervento;
- modifiche della destinazione d’uso della/e unità immobiliare/i;
Gli interventi di sostituzione edilizia non devono determinare:
- modifiche alla configurazione dei lotti, degli isolati e delle strade;
- interventi sulle opere di urbanizzazione (strade, fognature)
Riferimenti normativi
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D.P.R. 380/2001: art. 3, co. 1, lett. d)
-
L.R. 1/2005: art. 79 co. 2, lett. d)
Su quali edifici si possono realizzare tali interventi?
Gli interventi di sostituzione edilizia sono consentiti dalal strumentazione urbanistica comunale solo sulle classi di edifici di seguito elencate:
- Classe 6 (nel rispetto di determinate condizioni);
- Classe 7
- Classe 8
- Classe 9
- Classe 10
- Classe 11
- Classe 12
- Classe 13
- Classe 14 (nel rispetto di determinate condizioni);
- Classe 15 (nel rispetto di determinate condizioni);
Per verificare la Classe dell’edificio consulta le tavole di Liv. C del Regolamento Urbanistico
Cosa fare?
Per la realizzazione degli interventi di "sostituzione edilizia" è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato, per verificare la conformità dell’intervento con la normativa vigente.
La realizzazione di un intervento di sostituzione edilizia presuppone la presentazione al Comune di una richiesta di permesso di costruire (PdC).
AVVERTENZE:
- se l’edificio ricade in area soggetta a tutela paesaggistica e le opere riguardano l’aspetto esteriore dell’edificio dovrà essere inoltrata al Comune una preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica. Per verificare se l’edificio ricade in area soggetta a tutela paesaggistica consulta le tavole E01 ed E03 del Regolamento Urbanistico.
Demolizione e ricostruzione di manufatti pertinenziali
Trattasi di interventi volti alla "demolizione e ricostruzione" di manufatti accessori a servizio di un edificio o di una unità immobiliare di riferimento rispetto al/alla quale non sono utilizzabili autonomamente.
A titolo esemplificativo sono da considerarsi manufatti pertinenziali le autorimesse, le tettoie, i volumi tecnici ed i manufatti accessori in genere posti nell’area di pertinenza di un edificio principale di riferimento.
Riferimenti normativi
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D.P.R. 380/2001: art. 3, co. 1, lett. d) ed e.6)
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L.R. 1/2005: art. 79 co. 2, lett. e)
Su quali edifici si possono realizzare tali interventi?
Trattasi di interventi consentiti dal Regolamento Urbanistico di Scandicci solo su manufatti classificati come Volumi Secondari
Per verificare la Classe dell’edificio/manufatto consulta le tavole di Liv. C del Regolamento Urbanistico
Cosa fare?
Per gli interventi di “demolizione e ricostruzione di manufatti pertinenziali” è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato, per verificare la conformità dell’intervento con la normativa vigente, tenendo presente che:
- la ricostruzione di un manufatto pertinenziale con volumetria superiore al 20% del volume dell’edificio principale presuppone la presentazione al Comune di una richiesta di permesso di costruire (PdC);
- la ricostruzione di un manufatto pertinenziale con volumetria non superiore al 20% del volume dell’edificio principale presuppone la presentazione al Comune di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
AVVERTENZE:
- se l’edificio ricade in area soggetta a tutela paesaggistica dovrà essere inoltrata al Comune una preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica. Per verificare se l’edificio ricade in area soggetta a tutela paesaggistica consulta le tavole E01 ed E03 del Regolamento Urbanistico;
- se l’immobile oggetto di intervento è vincolato come ‘bene culturale’ (in quanto edificio o complesso edilizio di interesse storico e/o architettonico) l’intervento è subordinato al preventivo nulla-osta della competente Soprintendenza. Per verificare se l’immobile è vincolato come bene culturale consulta la tavola Pv4 del Piano Strutturale